6 Ottobre 2022

Modello 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 25 ottobre scade il termine per presentare il modello 730/2022 integrativo, nei casi in cui il contribuente si accorga di non aver fornito in modo corretto tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Scaduto lo scorso 30 settembre il termine ultimo per la presentazione del 730/2022 ordinario, l’invio del modello integrativo ha la finalità di sanare eventuali errori commessi nella compilazione.

Va, tuttavia, ricordato che le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole al contribuente.

Non è infatti sempre possibile correggere gli errori commessi nel 730 originario attraverso la presentazione del modello 730 integrativo.

In particolare, il contribuente può presentare entro il prossimo 25 ottobre un nuovo modello 730/2022 completo di tutte le sue parti per integrarne e/o correggerne i dati:

  1. se si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri detraibili non indicati oppure indicati in misura inferiore a quella realmente spettanti nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per rettificare dati che non modificano la liquidazione delle imposte), indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
  2. se si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
  3. se si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Va da sé che nei casi in cui l’errore commesso nel 730/2022 originario non abbia determinato alcun danno per l’Erario – e quindi l’integrazione comporti l’emersione di un maggior credito o un minor debito oppure comunque un’imposta almeno pari a quella originariamente calcolata – il contribuente, in alternativa alla presentazione del 730/2022 integrativo, può presentare il modello Redditi Persone Fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Al riguardo, si ricorda che il modello Redditi Persone fisiche 2022 può essere presentato:

  1. entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure
  2. entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2023 relativo all’anno 2022 (dichiarazione integrativa); oppure
  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nel quadro DI della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa stessa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 relativa al 2017 presentata nel 2021).

Diversamente, il modello Redditi Persone fisiche 2022 è l’unico modello dichiarativo che può essere utilizzato per correggere errori che abbiano determinato un minor credito o un maggior debito e, quindi, un “vantaggio indebito” per il contribuente.

Infine, è appena il caso di precisare che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.