11 Ottobre 2022

Le tempistiche di effettuazione e di fatturazione delle operazioni con soggetti esteri

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Le nuove modalità di compilazione dell’esterometro hanno fatto sorgere dubbi riguardo alle tempistiche di emissione dei documenti fiscali e di effettuazione delle operazioni.

Complice anche un non chiaro passaggio della circolare 26/E/2022, riteniamo opportuno fornire una sintesi sulle tempistiche delle principali operazioni.

Premettiamo che le operazioni con soggetti esteri non sempre sono anche operazioni con l’estero.

La frase, volutamente un po’ contorta, sta a significare che non sempre i rapporti con soggetti esteri prevedono la vendita di merce che lascia l’Italia, così come l’effettuazione di prestazioni di servizi non comporta sempre una esenzione Iva.

Per le tempistiche di fatturazione delle operazioni attive la regola generale è individuata dagli articoli 6 e 21 del Decreto Iva, e deroghe sono previste da tale ultimo articolo, ma anche dal D.L. 331/1993, relativamente alle cessioni comunitarie. Vediamo le regole generali e le principali deroghe.

Iniziamo dalle cessioni comunitarie, per le quali la normativa prevede che le stesse si considerano effettuate all’atto di consegna o spedizione della merce, e la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo, fermo restando che una anticipata emissione della fattura determina l’effettuazione dell’operazione, nel limite dell’importo fatturato.

La particolarità di queste operazioni, rispetto alle altre, è che un eventuale incasso anticipato del corrispettivo (senza averne chiesto il pagamento con emissione di fattura) non determina momento di effettuazione dell’operazione.

Molte imprese che infatti chiedono pagamenti anticipati parziali che precedono la spedizione, non emettono la fattura in tale momento, in modo da emettere una fattura per l’importo complessivo all’atto di spedizione della merce, così da allineare la fatturazione, nei suoi importi, agli adempimenti Intrastat.

L’adempimento Intrastat prevede infatti che la cessione comunitaria va comunicata con riferimento al mese in cui è partita la merce, e non in quello di emissione di fatture di acconto.

Segnaliamo che a livello puramente teorico, il termine di emissione della fattura per le cessioni comunitarie va al 15 del mese successivo, indipendentemente dal fatto che la consegna o spedizione sia documentata con l’emissione di un documento di trasporto. La precisazione è nella maggior parte dei casi teorica, posto che il documento di trasporto è uno dei documenti che – ancorché non obbligatori – vengono sempre emessi per certificare l’uscita della merce dallo Stato italiano.

Al di fuori delle cessioni comunitarie, ci sono le altre operazioni, cioè quelle di esportazione, quelle nazionali (merce che parte dall’Italia e resta in Italia) e quelle estero su estero.

Per queste operazioni, che si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione, o se antecedente all’atto dell’incasso del corrispettivo, la fattura va emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione, salvo che all’atto di consegna o spedizione non sia emesso un documento di trasporto o altro documento equipollente, posto che in tale caso la fattura può essere emessa fino al 15 del mese successivo.

Quelle illustrate sopra sono le tempistiche individuate dalla norma Iva; poi, per motivazioni pratiche, ad esempio sulle esportazioni non si è soliti emettere fatture differite, così come – in modo non conforme alla norma – molti non emettono le fatture quando incassano un anticipo sul corrispettivo, in modo da avere una fattura unica, con l’importo globale, che viene emessa all’atto della partenza della merce e viene presentata in dogana.

La sanzione per tale violazione è “gestibile”, mentre talvolta riuscire ad esportare la merce a fronte di una emissione di fattura di acconto e di fattura di saldo diventa complicato, per delle restrizioni imposte dalle dogane di certi Paesi di destinazione della merce.

Passiamo alle prestazioni di servizi, le quali si distinguono in generiche e particolari.

In particolare, le tempistiche cambiano quando il cliente estero è “soggetto passivo”, ed a tali fini le prestazioni di servizi in deroga sono quelle relative ai beni immobili, quelle per l’accesso a manifestazioni, quelle di ristorazione e catering, quelle di trasporto di persone e quelle di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto.

Le prestazioni generiche verso soggetti passivi esteri si considerano effettuate all’atto dell’ultimazione (di maturazione per quelle a carattere periodico o continuativo), o se antecedente all’atto di incasso del corrispettivo. Per queste operazioni la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo.

Per le prestazioni di servizi in deroga verso soggetti passivi stabiliti all’estero, e per quelle rese verso privati stabiliti all’estero, il momento di effettuazione è quello di incasso del corrispettivo, e la fattura va emessa entro 12 giorni. Se la fattura viene emessa anticipatamente al momento di incasso del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata all’atto della fatturazione, limitatamente all’importo fatturato.