Guida alla riforma dello sport – prima parte
di Guido MartinelliIl prossimo 1° gennaio potrebbe essere una data molto importante per il mondo dello sport e del terzo settore.
È prevista, infatti, l’entrata in vigore del “pacchetto” completo dei cinque decreti legislativi sullo sport approvati dal Governo sulla base delle deleghe contenute nella L. 86/2019.
Come è noto,
- il primo, il D.Lgs. 36/2021, contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo,
- il secondo, il D.Lgs. 37/2021 quella degli agenti degli atleti,
- il terzo, il D.Lgs. 38/2021 tratta il tema della gestione degli impianti sportivi,
- il D.Lgs. 39/2021 introduce il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche
- e il D.Lgs. 40/2021, l’ultimo, l’unico già in vigore nella sua integralità dallo scorso 1° gennaio, detta le norme di sicurezza per gli sport della neve.
È importante poi sottolineare che potrebbe giungere l’autorizzazione (che nel frattempo è stata richiesta) da parte della Unione europea all’applicabilità della novellata disciplina fiscale prevista dal codice del terzo settore. Pertanto gli enti iscritti al Runts che svolgono come attività di interesse generale quella sportiva si potrebbero trovare a breve ad operare in uno scenario completamente diverso.
Il problema è dato dal condizionale che siamo stati costretti ad usare. Infatti, se nel versante del terzo settore l’arrivo della autorizzazione entro dicembre appare solo possibile, ben diversa è la situazione per quanta riguarda la riforma dello sport.
Infatti qui, almeno sotto il profilo legislativo, appare tutto pacifico che gli effetti dovranno decorrere dal prossimo 1° gennaio.
Ma insistenti sono le voci legate ai possibili diversi orientamenti del nuovo Governo e del nuovo Parlamento, che portano a considerare come possibile un ulteriore differimento, in special modo per la parte sul lavoro sportivo, già oggetto di modifica con il correttivo, che appare quella che “spaventa” di più per l’effetto impattante che potrebbe avere, secondo alcuni, in termini di costi e di adempimenti, nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Differimento che, però, non appare privo di controindicazioni.
Infatti, ad esempio, una delle agevolazioni di maggior pregio contenute nel correttivo è quella della riduzione alla metà dell’imponibile contributivo per i contratti di lavoro sportivo autonomo.
Procrastinando la decorrenza degli effetti del D.Lgs. 36/2021 che la contiene, si andrebbe a ridurre anche il periodo in cui il mondo dello sport potrà godere di detta agevolazione.
Analogamente si manterrebbe in vita la disciplina sui compensi sportivi qualificati come redditi diversi, disciplina recentemente oggetto di una interpretazione molto restrittiva da parte della Suprema Corte di Cassazione rispetto alla prassi in essere che potrebbe incrementare il rischio di accertamenti all’interno dei sodalizi sportivi.
Il grave è che, questo ipotetico nuovo differimento dovrà essere deciso con un provvedimento legislativo e, pertanto, se così dovesse essere, conosciuto solo nella stretta imminenza della data di avvio della riforma.
Riservando ai successivi contributi una analisi operativa delle novità introdotte, deve essere rilevato come la riforma modifica in maniera netta la visione di alcuni istituti del mondo sportivo.
Basti pensare a come si siano avvicinati gli istituti del dilettantismo e del professionismo.
La disciplina del lavoro sportivo è di fatto sostanzialmente la medesima; anche le SSD potranno distribuire in parte utili potendo arrivare, con determinati presupposti e condizioni, addirittura all’80% (ricordo che le professionistiche possono distribuire fino al 90%, in quanto il 10% dei loro utili lo debbono per legge destinare alla attività giovanile).
Siamo arrivati, finalmente, ad una definizione di “sport” che potrebbe significare poter presto abbandonare la strada del “riconoscimento delle discipline sportive” da parte del Coni per poter definire come sportiva una attività praticata, come potrebbe essere per esempio la corsa nei sacchi.
Nasce il nuovo registro delle attività sportive gestito dal dipartimento sport per il tramite di sport e Salute spa alla cui iscrizione sono legate le certificazioni per l’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e le conseguenti agevolazioni fiscali.
Pertanto la valutazione di cosa debba intendersi come attività sportiva dilettantistica viene sottratta al Coni e posta in capo ad una struttura operativa del Governo.
Viene prevista la possibilità, collegata alla iscrizione al citato registro, per le associazioni sportive non riconosciute, di richiedere la personalità giuridica anche in assenza di patrimonio minimo, contrariamente a quanto oggi previsto sia dal codice civile che da quello del terzo settore.
Questa possibilità è stata ed è oggetto di critica da parte dei commentatori che obiettano la mancanza di garanzia per il terzo creditore.
Va allora ricordato che viene prevista la possibilità di costituire cooperative sportive con responsabilità limitata in assenza di patrimonio, e questo viene dato per pacifico.
Ma allora ci si chiede perché obbligarlo per le associazioni e non per le cooperative?