Le perizie nella scissione societaria
di Ennio VialLa normativa del codice civile prevede, in diversi casi, la predisposizione di una relazione di stima in ipotesi di scissione societaria.
La prima norma sul tema è costituita dall’articolo 2506 ter, comma 2, cod. civ., il quale prevede che “la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata”.
In sostanza, la norma fa riferimento alla relazione di stima predisposta nelle S.p.A. in caso di conferimento.
È bene evidenziare, tuttavia, come nell’operazione di scissione, anche se la beneficiaria risulta preesistente, non si configura un’operazione di conferimento, bensì di assegnazione dei beni.
Ci si può, quindi, chiedere quando risulti applicabile l’articolo 2343 cod. civ. oppure l’articolo 2465 cod. civ., previsto in tema di società a responsabilità limitata.
L’ipotesi potrebbe essere, ad esempio, quella in cui il patrimonio assegnato alla società beneficiaria risulta iscritto in bilancio ad un valore superiore rispetto all’ammontare di patrimonio contabile estromesso dalla società scissa.
Il caso, ad esempio, potrebbe essere quello della scissione con patrimonio netto negativo.
Si supponga che la società scissa assegni alla beneficiaria un immobile dal valore contabile di euro 1.000 ed un mutuo del valore contabile di euro 1.500. Si ipotizzi, per comodità, che il valore economico dell’assegnazione sia comunque positivo, in quanto l’immobile risulta iscritto ad un valore nettamente inferiore a quello di mercato. A fronte di un patrimonio netto negativo di euro 500 alla beneficiaria viene trasferito un patrimonio economico positivo. Affinché questo patrimonio possa essere iscritto al maggior valore e permettere, quindi, alla beneficiaria di incrementare il proprio patrimonio netto a seguito della scissione, è richiesta una perizia di stima ai sensi dell’articolo 2343 cod. civ. o 2465 cod. civ..
In tal senso, peraltro, si pone anche la massima dei Notai di Milano n. 72/2005.
Supponiamo, a questo punto, per semplicità, che non vi sia alcun incremento contabile del patrimonio iscritto nel bilancio della beneficiaria. In altre parole, ipotizziamo che il valore contabile del patrimonio, che fuoriesce dalla scissa, sia esattamente pari a quello che viene iscritto nella beneficiaria.
Se la scissione può dirsi omogenea, ad esempio, da società di capitali a società di capitali, il problema della perizia, precedentemente illustrato viene meno, in quanto sfuma l’esigenza di tutelare i terzi.
Il legislatore, tuttavia, si preoccupa di tutelare i soci coinvolti nella scissione prevedendo una perizia che attesti il rapporto tra i valori della società scissa e della società beneficiaria.
Ovviamente, l’esigenza non si pone nelle ipotesi di scissione proporzionale. In questo caso, infatti, poiché i soci conservano nella società scissa, e acquisiscono nella società beneficiaria delle quote che presentano le medesime carature presenti nella società scindenda, la determinazione del valore economico della scissa e della beneficiaria perde di interesse e la perizia, quindi, appare superflua.
Per questa ragione, pertanto, l’articolo 2506 ter, comma 3, prevede che “la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale”.
Il problema, pertanto, rimane per le scissioni non proporzionali.
Ipotizziamo il caso di una scissione asimmetrica dove Alfa, detenuta al 50% da Tizio e al 50% da Caio si scinde a favore della neocostituita Beta. A seguito dell’operazione Tizio diviene l’unico socio di Alfa e Caio diviene l’unico socio di Beta. Si tratta di un’operazione utile a separare i destini dei soci e a risolvere i problemi connessi all’esistenza di eventuali dissidi.
Anche in questo caso, tuttavia, la perizia può essere evitata.
Infatti, l’articolo 2506 ter, comma 4, cod. civ. prevede che “Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi”.
L’esonero, tuttavia, non viene concesso di default dal legislatore ma deve essere accordato dai soci. La ratio della previsione è collegata al fatto che la perizia, in questo caso, non è posta nell’interesse dei terzi, bensì nell’interesse dei soci. Se questi ritengono che la ripartizione dei valori tra le due società risulti adeguata possono superare anche la perizia.
Segnaliamo, ad ogni buon conto, come tale circostanza non legittimi operazioni di scissione asimmetrica con assegnazioni non proporzionali alle quote di partecipazione. In questo caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare una donazione indiretta.