Contributi minimi 2022 da versare alla CDC entro il 31 ottobre
di Alessandro BonuzziIl prossimo 31 ottobre scade il termine per versare la seconda rata del contributo soggettivo e integrativo, nonché la rata unica del contributo di maternità, dovuta dagli iscritti alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti.
Si ricorda, infatti, che i contributi minimi alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti vanno versati utilizzando, alternativamente, il servizio PCM o i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online, entro le seguenti scadenze:
- 31 maggio, per la rata unica o la prima rata del contributo soggettivo e integrativo;
- 31 ottobre, per la seconda rata del contributo soggettivo e integrativo, nonché per la rata unica del contributo di maternità.
Entro il 1° dicembre, invece, devono essere comunicati tramite il servizio PCE i dati reddituali, con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive sia soggettive che per quanto riguarda il contributo integrativo. Il pagamento può essere eseguito:
- in rata unica oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori a 1.000 euro);
- utilizzando il MAV oppure mediante il servizio elettronico di incasso preautorizzato (SDD).
Le scadenze di pagamento delle eccedenze contributive sono:
- il 20 dicembre, per la rata unica oppure, in caso di rateizzazione, per la prima rata;
- il 31 marzo, per la seconda rata;
- il 30 giugno, per la terza rata;
- il 30 settembre, per la quarta
Per poter fare valutazioni corrette sul proprio destino pensionistico, è doveroso essere consapevoli del fatto che la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti riconosce sul montante contributivo un maggiore contributo rispetto a quello versato, con un sistema di premialità che cresce al crescere dell’aliquota di contribuzione soggettiva scelta (aliquota che può arrivare fino al 100% del reddito).
In particolare, agli iscritti dal 2004 in poi, la Cassa riconosce ai fini pensionistici una contribuzione superiore a quella versata:
- in misura pari a un +4% per chi decide di versare almeno il 17%. Quindi, chi opta per l’aliquota del 17% beneficia di un accredito complessivo del 21%, chi opta per l’aliquota del 18% beneficia di un accredito complessivo del 22%, chi opta per l’aliquota del 19% beneficia di un accredito complessivo del 23% e così via a salire;
- in misura pari a un +3,8% per chi decide di versare il 16%;
- in misura pari a un +3,6% per chi decide di versare il 15%;
- in misura pari a un +3,4% per chi decide di versare almeno il 14%;
- in misura pari a un +3,2% per chi decide di versare almeno il 13%;
- in misura pari a un +3% in corrispondenza dell’aliquota minima del 12%.
È evidente che la decisione sul quantum del contributo soggettivo da versare alla Cassa dipende anche dalla specifica “capienza” reddituale dell’iscritto. Infatti, ad esempio, all’iscritto che avrà un reddito imponibile 2022 elevato converrà, laddove nelle sue possibilità, opzionare un’aliquota di contribuzione soggettiva che gli consenta di minimizzare il carico fiscale, magari di importo tale da riuscire ad evitare di versare l’acconto Irpef per il 2023, contribuendo a determinare un “rigo differenza” negativo.
Va poi evidenziato che, sempre al fine di incrementare l’adeguatezza delle pensioni calcolate con il metodo contributivo, dal 2013 al 2032 la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti riconosce altresì sui montanti contributivi una percentuale:
- pari al 25% sino al 2022 e
- pari al 37,5% dal 2023,
del contributo integrativo dovuto e versato dall’iscritto.
Quest’ultima premialità, così come la premialità relativa al contributo soggettivo, è applicata in misura intera per gli iscritti dal 2004 in avanti e proporzionalmente ridotta per chi è iscritto in data antecedente.
Infine, è il caso di ricordare che:
- i dottori commercialisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa con una decorrenza tra il 2018 e il 2026 non sono obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo per i primi 5 anni di iscrizione. Il contributo soggettivo, pertanto, è (almeno) pari al 12% del reddito. È data comunque la possibilità di versare un contributo soggettivo pari a quello minimo, anche qualora l’applicazione dell’aliquota massima del 100% al reddito determini un contributo soggettivo inferiore a quello minimo, al fine di consentire, fin da subito, la costruzione di un maggior montante contributivo;
- i dottori commercialisti che, al momento dell’iscrizione, hanno meno di 35 anni non devono versare per i primi 5 anni di iscrizione nemmeno la contribuzione integrativa minima.