26 Ottobre 2022

Il conferimento a realizzo controllato delle quote di minoranza

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il caso che intendiamo affrontare in questa sede non è tanto quello del conferimento di quote di minoranza, da parte di una pluralità di soci, che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo della conferita.

In questa ipotesi, infatti, l’applicazione del regime a realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, appare serena.

Diverse sono le risposte alle istanze di interpello in cui l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un conferimento plurimo di quote di minoranza che permettono di realizzare, in capo alla conferitaria, il controllo, inteso come maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria.

Potrebbe essere, ad esempio, l’ipotesi di due soci che conferiscono ciascuno il 50%, o di tre soci che conferiscono il 33,33% ciascuno o, volendo estremizzare, di cento soci che conferiscono l’1% ciascuno.

L’elemento comune a queste casistiche è rappresentato dal fatto che nessuno dei conferenti risulta essere autosufficiente. In altre parole, poiché nessuno conferisce una partecipazione di controllo, nessuno è nemmeno in grado di consentire con il suo apporto, singolarmente considerato, alla conferitaria, l’acquisizione del controllo.

Più scivolosa, invece, è la casistica in cui uno dei soci detiene già il controllo, ad esempio il 60%, mentre l’altro socio detiene esclusivamente il 40%.

Ci si può chiedere se, in questi casi, dove la quota di minoranza può apparire come superflua perché la quota del 60% è già autonomamente autosufficiente, il regime del realizzo controllato possa essere applicato ad entrambi i conferenti.

Il dubbio sorge anche dalla lettura della risposta ad istanza di interpello n. 290 del 22.07.2019 ove si acconsente al regime di realizzo controllato per il conferimento da parte di tre soci di una partecipazione del 30% ciascuno, ma si nega il realizzo controllato all’ulteriore quota del 3,33% che ciascun socio deteneva in nuda proprietà.

Più precisamente, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione del realizzo controllato trattandosi di una nuda proprietà priva del diritto di voto.

Una tesi, tuttavia, più permissiva, può essere desunta dalla risposta ad istanza di interpello n. 170 del 09.06.2020, in cui l’Agenzia riconosce il realizzo controllato a tutti i soci senza particolari condizioni sul presupposto che il conferimento avvenga “uno actu.

La risposta n. 170/2020, tuttavia, non chiarisce in modo espresso se il regime di realizzo controllato trova applicazione in relazione a quote di minoranza in presenza di un socio che conferisce la maggioranza.

Una presa di posizione espressamente favorevole al contribuente è giunta con la risposta all’istanza di interpello privata n. 904-1102/2017 citata nella stampa specializzata, ove si ritiene che “il conferimento eseguito in via totalitaria dai soci in un unico atto giuridico, ancorché uno dei conferenti possieda il controllo di diritto della società conferita, non osti all’applicazione della normativa di cui all’articolo 177, comma 2 del T.U.I.R. per entrambi i soci conferenti poiché con detto atto unitario la conferitaria acquista il controllo di diritto della società conferita. Ciò in quanto, ai sensi di tale norma, il controllo rileva esclusivamente con riferimento al soggetto conferitario e all’atto (il fatto giuridico) con cui essa acquista la partecipazione che consente il controllo di diritto sulla conferitaria.”.

La risposta favorevole è stata data anche in due interpelli diramati dalla DRE Veneto con istanze presentate in data 02.11.2020 e 03.03.2021.