7 Novembre 2022

Trust: prime riflessioni sulla riliquidazione dell’imposta

di Ennio Vial
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La circolare 34/E/2022 contiene un interessante paragrafo dedicato alla gestione dei rapporti con i contribuenti che hanno già liquidato l’imposta sui trust esistenti.

In estrema sintesi, come ormai noto, la liquidazione fatta all’epoca può dirsi definitiva se il beneficiario alla fine è lo stesso di quello iniziale, e se i beni sono i medesimi disposti inizialmente.

Diversamente, l’imposta versata a suo tempo sarà trattata come un credito a fronte del versamento dovuto alla fine.

L’Agenzia chiarisce inoltre che l’imposta non risulta definitiva se viene presentata istanza di rimborso ex articolo 60 D.Lgs. 346/1990 entro i termini previsti normativamente dalla data del versamento.

L’approccio dell’Ufficio è oltremodo positivo e “trust friendly”. Stante il dato normativo, più di così non si poteva ragionevolmente chiedere.

Nella sostanza, tuttavia, a parte qualche situazione particolare, di fatto si procederà ad una generale riliquidazione delle imposte, per le ragioni che ora illustreremo.

La prima domanda che bisogna porsi è: ma di che imposta stiamo parlando?

Ovviamente si parla di imposta di donazione, dove il pagamento nella fase iniziale è consistito, in molti casi, in una mera erosione della franchigia, senza versamento alcuno.

Possiamo dire che il chiarimento vale anche per le imposte ipotecarie e catastali? La circolare è silente sul punto. La risposta negativa pare quella più verosimile. Possiamo quindi concludere che chi ha coltivato il contenzioso per pagare le ipocatastali fisse nella fase iniziale ha operato bene.

Quali strategie possiamo perseguire per l’imposta di donazione?

Che torni in auge l’istanza di rimborso? La risposta è assolutamente negativa in quanto, nella maggior parte dei casi, il contribuente si troverà in una delle seguenti situazioni:

  • i termini per la presentazione dell’istanza saranno ragionevolmente spirati;
  • non ci sarà nulla da chiedere a rimborso perché avremo solo eroso le franchigie;
  • mi rendo conto che i beneficiari ed i beni sono, al momento, i medesimi per cui cresce la speranza di poter beneficiare della liquidazione definitiva.

È questo il caso che ci interessa ora approfondire. Cosa significa che i beneficiari devono essere gli stessi?

Supponiamo, ad esempio, una clausola che prevede che i beneficiari sono il figlio del disponente e, in mancanza, i suoi discendenti, se viventi al termine finale di durata del trust.

Supponiamo che, alla fine del trust, il figlio sia mancato e che subentri il nipote.

Il nipote era, in fase istitutiva, titolare di posizioni successive, ma era incluso tra i beneficiari.

È soddisfatta la condizione? Ragionevolmente no, perché l’imposta di donazione è stata liquidata tenendo conto del rapporto di parentela tra disponente e figlio e non tra disponente e nipote.

Certo, l’aliquota è sempre del 4% e la franchigia è sempre di un milione di euro, ma ognuno deve utilizzare la sua franchigia.

Per i trust a medio lungo termine è altamente probabile che i beni mutino.

Ci possiamo inoltre porre un ulteriore quesito. Quid iuris nel caso in cui il disponente attribuisca al trust due immobili ed uno risulti venduto? Si può pensare ad una definitività della liquidazione almeno per l’immobile rimasto?

Supponiamo, inoltre, che il trustee abbia disposto in trust un portafoglio di titoli e fondi liquidando l’imposta di donazione. Alla fine l’importo non è mutato ma i fondi e i titoli saranno diversi. Magari il trustee ha comprato un po’ di BTP! Come gestiamo il caso?

La riliquidazione pare inevitabile, soprattutto se il trustee è professionale e vuole evitare di essere chiamato ad una riliquidazione senza poter disporre dei fondi del trust.

Va a finire che tutti procederanno alla riliquidazione per poi chiedere un eventuale rimborso. Torneranno in auge le istanze di rimborso ma alla fine del trust anziché all’inizio!

Invero, i chiarimenti sono interessanti e da accogliere con favore ma saranno opportuni ulteriori dettagli.