8 Novembre 2022

Confermato l’obbligo di richiedere un preventivo parere al MISE per il credito R&S

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con la sentenza n. 225 del 2022 depositata il 27.07.2022, è tornata a pronunciarsi in merito alla legittimità degli atti di recupero dei crediti per ricerca e sviluppo.

Tale sentenza è solo l’ultima, in ordine di tempo, che si è espressa sul tema. I giudici spezzini, infatti, condividendo l’orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria, hanno ribadito il principio secondo il quale, per accertare l’illegittimità di un credito per ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente richiedere un preventivo parere al MISE.

Il caso affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia si riferiva ad un credito che una società alberghiera aveva maturato a seguito dello sviluppo e dell’implementazione di nuovi servizi ricettivi volti a ridurre le emissioni di Co2, in relazione ad ogni singolo cliente e ad ogni notte che lo stesso trascorreva nella stessa struttura alberghiera.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità di tale credito per il principale e fondamentale motivo che la società non avrebbe brevettato l’invenzione e che la stessa era priva degli elementi di novità e di creazione che avrebbero consentito di superare ostacoli o incertezze in campo scientifico/tecnologico e di generare un avanzamento delle conoscenze generali nel settore.

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia non ha accolto le contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate, affermando che “questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l’Ufficio, il quale ha motivato il recupero del credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.

In altre parole, i giudici spezzini, con tale statuizione, sembrano aver accolto l’orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria secondo il quale la preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE è obbligatoria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l’istruttoria.

Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, quando, ad essere controversa, è la valutazione circa gli aspetti novativi della ricerca, nonché quando si presenti incerto il perimetro di qualificazione di alcune spese, l’Agenzia delle Entrate, attesa l’elevata complessità tecnica, non può farsi “autodidatta” (tra tutte, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 392/2/2021 dell’11.08.2021).

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, inoltre, ha affrontato un ulteriore aspetto importante, ossia quello attinente l’elemento probatorio.

I giudici spezzini, infatti, hanno accolto il ricorso del contribuente per il principale e fondamentale motivo che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato.

Secondo i giudici “considerato che l’onere della prova nel disconoscere un beneficio di cui i contribuenti hanno già goduto è a carico dell’Ufficio e che di tale prova non vi è traccia nella motivazione dell’atto, la Commissione ritiene che tale motivazione sia decisamente carente per inconsistenza ed insostenibilità delle tesi poste a sostegno del recupero”.

Nonostante la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia sia degna di nota dal momento che ha condiviso i principi espressi dalla giurisprudenza di merito maggioritaria in ambito ricerca e sviluppo, occorre evidenziare, in ogni caso, che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con le sentenze n. 32330 del 2022 e n. 32331 del 2022, si è recentemente pronunciata in senso diametralmente opposto.

La Corte di Cassazione, infatti, con le citate sentenze, chiamata ad esprimersi, in sede cautelare, in merito alla configurabilità o meno del reato di indebita compensazione ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 in caso di utilizzo di un credito per ricerca e sviluppo inesistente, ha statuito il principio secondo il quale è irrilevante nel giudizio penale l’omessa acquisizione del preventivo parere del MISE da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo.

In particolare, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che l’articolo 3, comma 12, D.L. 145/2013 e l’articolo 8 D.M. 27.05.2015 “si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa ai fini della verifica della effettività dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna «riserva di accertamento» amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale”.

A parere di chi scrive, la pronuncia della Corte di Cassazione, pur essendo autorevole, non appare determinante in ambito tributario dal momento che è stata pronunciata in ambito cautela penale.