Tax credit attività fisica adattata: le regole per l’invio dell’istanza
di Gennaro NapolitanoL’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta previsto in relazione alle spese sostenute nel corso del 2022 per fruire di attività fisica adattata (AFA) va presentata (dal beneficiario o tramite un intermediario) telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
Con il provvedimento 11.10.2022 a firma del direttore dell’Agenzia, infatti, sono stati definiti i termini, le modalità di presentazione e il contenuto della richiesta, e sono stati approvati il modello da utilizzare e le relative istruzioni di compilazione.
Il tax credit in esame è stato introdotto dall’articolo 1, comma 737, L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), mentre le relative disposizioni attuative sono state dettate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022.
Hanno diritto all’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 36/2021.
Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che per attività fisica adattata si intendono i “programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le palestre della salute, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.
Il credito d’imposta:
- spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per il 2022;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute (l’eventuale ammontare del tax credit non utilizzato può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi).
Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’11 ottobre 2022:
- l’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- a seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni;
- nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nel corso del 2022 per fruire di attività fisica adattata;
- dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, oltre a poter presentare l’istanza, è possibile inviarne una nuova, che sostituisce integralmente quella trasmessa in precedenza (l’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello utilizzato per l’istanza (la rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza);
- ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente;
- la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari, come detto, a 1,5 milioni di euro per il 2022) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze (nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%).
Infine si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del ricordato decreto ministeriale:
- l’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005);
- per quanto non espressamente disciplinato dal decreto attuativo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.