Le responsabilità civili e fiscali degli amministratori e dei revisori degli enti del terzo settore
di Guido MartinelliMarilisa RogolinoTre recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno ulteriormente ridisegnato i confini della responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta.
La prima (Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 2953 del 01.02.2022) affronta il tema se debba rispondere il coobligato, ex articolo 36 cod. civ., che non sia stato destinatario della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento e in cui la cartella di pagamento non individuava la sua qualità di coobbligato solidale. In aggiunta in assenza di prova della concreta attività negoziale svolta.
Osservava la Corte che la cartella di pagamento era stata notificata alla persona fisica in quanto legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta.
Posto che non esiste obbligo in capo all’Ufficio finanziario di notifica di atto diverso dall’avviso di mora all’obbligato solidale, la Corte di Cassazione ribadiva il principio di diritto secondo cui “qualora l’atto di accertamento era stato emesso nei confronti di una associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando unitamente all’atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa”.
Sul punto del coinvolgimento nella gestione ai fini della assunzione della responsabilità la Corte riprendeva i principi che regolano la responsabilità personale e solidale ex articolo 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta per condividere l’affermazione secondo cui “la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per debiti tributari in una associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”.
La seconda decisione (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 899 del 13.01.2022) tratta il tema della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta in caso di estinzione dell’ente.
Nel caso di specie il Giudicante di secondo grado aveva ritenuto che l’estinzione di associazione non riconosciuta prima della notifica degli atti impositivi esclude la responsabilità personale del legale rappresentante.
Il procedimento di liquidazione delle associazioni non riconosciute non è disciplinato, neppure in via estensiva od analogica dall’articolo 30 cod. civ. che regola la liquidazione delle associazioni riconosciute. Pertanto nelle associazioni non riconosciute la fase liquidatoria è eventuale e rimessa agli accordi tra gli associati.
La Corte ribadiva il principio di diritto secondo cui “salva l’ipotesi che in caso di scioglimento venga nominato un liquidatore che subentra nella rappresentanza dell’ente, l’associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio attivamente e passivamente dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio”.
La responsabilità personale del legale rappresentante ex articolo 38 cod. civ. sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato fino al momento del definitivo esaurimento dei rapporti attivi e passivi.
Con la terza decisione della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 6626 del 01.03.2022), viene affermato il principio secondo il quale, con riguardo alle obbligazioni ex lege, grava su chi invoca la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima provare il ruolo rivestito all’interno della associazione e la partecipazione alle operazioni di gestione in nome e per conto dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege la prova dell’estraneità alla gestione dell’ente
La Corte riteneva la fondatezza del motivo di denuncia della violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 cod. civ..
In ragione di tale principio in caso di avvicendamento nella carica sociale il legale rappresentante subentrante non può andare esente da responsabilità solo se deduce la sua estraneità nella gestione dell’ente “in quanto è obbligato a redigere la dichiarazione reddituale” e ad operare, ove necessario, le rettifiche alla stessa.
Ne deriva che per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante occorre tenere conto di tutti gli obblighi tributari che sullo stesso gravano e non fermarsi solo sulla partecipazione all’attività dell’ente. Pertanto al fine di escludere la ricorrenza di responsabilità occorrerà dare prova di avere assolto gli adempimenti tributari di legge.
Sulla base di detto principio non è sufficiente per colui che invoca in giudizio la responsabilità provare il concreto svolgimento di attività da parte di chi agisce in nome e per conto dell’associazione ma è necessario “dare prova degli elementi da cui desumere la qualità di legale rappresentante e /o gestore di tutta o parte dell’attività dell’associazione”. Colui che è chiamato a rispondere delle obbligazioni va esente da responsabilità solo se deduce la sua estraneità alla complessiva gestione dell’ente.
Va ricordato, in conclusione, che l’articolo 375 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in vigore dal 16 marzo 2019 – modificando l’articolo 2086 cod. civ. ha introdotto il nuovo dovere, per tutti gli imprenditori, che operino in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.
Detta responsabilità comprende anche l’organo gestorio che svolge la funzione di controllo relativamente all’operato degli amministratori.
Tale attività si divide in due differenti controlli: la revisione del bilancio e la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto. “Ai sindaci, come ormai ben chiarito in dottrina, compete la vigilanza sull’osservanza della Legge e dello statuto ovvero la verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni da parte degli organi societari con le rispettive norme di Legge nonché dello statuto” (si rinvia, sul punto, al precedente contributo “Adeguati assetti: spunti di riflessione per amministratori ed organi di controllo”, EcNews del 28.10.2022).