Le misure protettive nella composizione negoziata
di Francesca Dal PortoIl nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel testo entrato in vigore il 15 luglio scorso, contiene, nel titolo II, la disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, introdotta con il D.L. 118/2021.
In particolare, il D.Lgs. 83/2022 ha recepito, fra le altre norme, all’interno del codice della crisi, anche la disciplina relativa alle misure protettive prevista dall’articolo 6 D.L. 118/2021.
Nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la disciplina delle misure protettive è trattata nell’articolo 18.
In particolare, per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, è prevista la possibilità di chiedere l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio, così da poter condurre a termine le trattative.
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di tali misure, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
È previsto che non siano comunque inibiti i pagamenti.
Il comma 3 dello stesso articolo 18 prevede che con la stessa istanza di cui al comma 1, l’imprenditore possa chiedere che l’applicazione delle misure protettive sia limitata:
- a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti;
- o a determinati creditori;
- o categorie di creditori.
Sono in ogni caso esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Tra le misure a sostegno dell’imprenditore che intenda percorrere la strada della composizione negoziata, c’è anche la previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 18 secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro imprese e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Naturalmente a condizione che il Tribunale non disponga la revoca delle misure protettive.
Il comma 5 dell’articolo 18, a garanzia dell’imprenditore, prevede altresì che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente:
- rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti,
- provocarne la risoluzione,
- anticiparne la scadenza,
- modificarli in danno dell’imprenditore,
per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza con cui sono state chieste le misure protettive.
Tuttavia i medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, fino alla conferma delle misure richieste.
L’articolo 19 CCII disciplina il procedimento relativo alla concessione delle misure protettive.
Contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deve ricorrere al Tribunale del luogo ove ha sede l’impresa per chiedere la conferma o la modifica delle misure già in atto.
Il legislatore individua i documenti che l’imprenditore deve depositare unitamente al ricorso.
Il Tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza.
All’udienza il Tribunale, in composizione monocratica, sentite le parti e l’esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili.
Il Tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, tra 30 a 120 giorni, delle misure protettive.
Su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, il tribunale può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative: la durata complessiva delle misure non può comunque superare i 240 giorni.
Le misure possono anche essere revocate e la loro durata abbreviata, quando le misure non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o quando appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.