24 Novembre 2022

Termini e modalità di emissione delle fatture elettroniche dei forfettari

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfettari, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, sono stati inclusi nel perimetro della fatturazione elettronica.

L’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha infatti soppresso il preesistente esonero previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

Per i restanti soggetti – con ricavi o compensi pari o inferiori alla soglia di 25.000 euro – l’obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dal 1° gennaio 2024. Trattandosi di una novità introdotta in corso d’anno che impatta su soggetti di ridotte dimensioni, l’articolo 18, comma 3, D.L. 36/2022 ha previsto un periodo transitorio di esonero da sanzioni, al fine di agevolare gli operatori nel passaggio da fattura analogica ad elettronica.

Nello specifico, per il terzo trimestre 2022 non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, se la fattura elettronica è stata emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Così, ad esempio, le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nel mese di settembre potevano essere fatturate (trasmettendo il file XML della e-fattura allo SdI) entro il 31 ottobre 2022, senza incorrere nella tardiva fatturazione.

Dal mese di ottobre, invece, trovano applicazione i termini ordinari di emissione delle fatture elettroniche, di seguito riepilogati.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 la fattura immediata va emessa (trasmessa allo SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo mentre le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili, oppure nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Esemplificando, un professionista in regime forfettario che ha incassato una prestazione di servizi in data 31 ottobre, emette una fattura immediata entro il 12 novembre, con riferimento al mese di ottobre. In altri termini, entro il 12 novembre il forfettario trasmette un file XML al Sistema di Interscambio, riportando nel campo “Data” il 31 ottobre, oltre che la Natura operazione N2.2 ed il Tipo documento TD01.

Diverso è il caso delle cessioni di beni scortate da regolare DDT: si pensi all’ipotesi di una o più consegne effettuate nel mese di novembre nei confronti del medesimo cessionario italiano per cui il cedente può scegliere di avvalersi della fatturazione differita, emettendo un’unica fattura in formato elettronico, trasmettendo un file XML allo SdI entro il 15 dicembre, con riferimento alle consegne di novembre. All’interno del file XML il campo “Data” potrà essere compilato con una data di novembre (ad es. ultimo ddt emesso oppure data fine mese), mentre i campi Natura operazione e Tipo documento andranno compilati, rispettivamente, con i codici N2.2 e TD24.

L’emissione/trasmissione del file fattura oltre i termini sopra richiamati comporta l’applicazione delle ordinarie sanzioni previste dal nostro ordinamento; resta ferma la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Il cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati (con un minimo di 500 euro). Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997).

Si segnala, da ultimo, che le fatture dei forfettari sono soggette all’imposta di bollo, quando la somma documentata è superiore a 77,47 euro (articolo 13, comma 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/1972).

Con riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, l’articolo 22 D.P.R. 642/1972 stabilisce la solidarietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente.

Tuttavia, nella pratica, con l’applicazione dell’imposta di bollo virtuale (barrando la relativa casella all’interno del file XML) è sempre il cedente tenuto ad assolvere l’imposta e, in caso di mancanze, la procedura di controllo dell’Agenzia delle entrate notifica allo stesso l’eventualmente mancato assolvimento/conteggio del bollo in fattura.

Come chiarito nella risposta 67/E/2020, infatti, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture (o sulle ricevute) è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione.

Nonostante l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo sia, in via principale, a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe scegliere di riaddebitare la stessa al proprio committente.

Secondo l’Agenzia delle entrate – risposta 428/2022 – il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

In ottica di tracciato XML, tale conclusione comporta l’utilizzo della Natura operazione N2.2 in luogo della Natura N1, utilizzata abitualmente per tale tipologia di riaddebito.