Gli interventi per affrontare il “caro energia” per le imprese
di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di VicenzaSulla scia degli altri Decreti Aiuti, anche il Decreto Aiuti Quater (D.L. 270/2022) interviene a sostegno delle imprese, al fine di contrastare i rincari derivanti dalla crisi energetica.
In particolare, vengono rafforzati alcuni strumenti agevolativi che già erano stati introdotti in interventi analoghi nei mesi scorsi, ma vengono introdotte anche nuove misure a tema “caro bollette”.
Un primo intervento riguarda il potenziamento del già conosciuto credito di imposta previsto per le imprese gasivore, non gasivore, energivore e non energivore.
Nello specifico, il provvedimento estende la misura del credito includendo nel calcolo il mese di dicembre 2022, in aggiunta ai mesi di ottobre e novembre 2022 (Decreto Aiuti Ter, D.L. 144/2022).
Si estendono inoltre alcune scadenze previste:
- anziché al 31.12.2022, i crediti di imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022 dal Decreto Aiuti Bis (D.L. 115/2022), potranno essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari o dai cessionari, entro la data del 30.06.2023;
- la comunicazione che i beneficiari di tale agevolazione devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter fruire del credito, avrà scadenza 16.03.2023, e non più il 16.02.2023, come inizialmente previsto.
Entrando nello specifico, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile o superiore a 4,5 kW (non energivore) è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Nel caso delle imprese cd. “energivore”, il credito di imposta spettante è pari al 40% della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e, per effetto del Decreto Aiuti Quater, anche di dicembre 2022.
Il bonus è fruibile anche nel caso in cui l’impresa produca energia elettrica e la autoconsumi. In questo caso il calcolo del credito è basato sulla variazione di prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione del Decreto Aiuti Quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
La condizione per poterne fruire è la circostanza che il prezzo di riferimento del gas calcolato come media, riferito al periodo del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento dei prezzi di mercato infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento maggiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Nel caso di imprese a forte consumo di gas, sussistendo le condizioni, il credito di imposta è nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
In alternativa ai bonus energia, troviamo interventi relativi ai termini di pagamento delle bollette dell’energia.
In particolare, il governo introduce un’agevolazione che consente alle imprese destinatarie di richiederne la rateizzazione del pagamento.
L’intervento consente di rateizzare con un minimo di 12 fino ad un massimo di 36 rate gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi fatturati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 marzo 2023.
Tale rateizzazione è però alternativa alla fruizione dei crediti per i bonus energia previsti per il terzo trimestre 2022.
Per poter accedere al beneficio è necessario inoltrare un’apposita domanda al fornitore di energia elettrica, il quale applicherà un tasso di interesse agevolato.
Il Decreto stabilisce che il tasso di interesse applicato non può superare quello pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata.