12 Dicembre 2022

Senza triennio di riferimento niente flat tax?

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo l’applicazione della flat tax nel periodo d’imposta 2023 sembra richiedere la presenza del reddito dichiarato nei tre anni antecedenti, ossia dal 2020 al 2022.

Tale periodo è quello di “osservazione” e costituisce la base per la determinazione dell’incremento di reddito determinato nel 2023 rispetto al più elevato di quelli dichiarati in uno dei tre periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione.

Dal dato letterale della norma pare potersi quindi affermare che per l’applicazione della flat tax incrementale nel periodo d’imposta 2023, il contribuente deve aver iniziato l’attività almeno a partire dal 2020 (anche in corso d’anno), pena l’assenza del periodo di osservazione triennale.

La conclusione pare tuttavia penalizzante e “discriminatoria” per tutte quelle persone fisiche che hanno avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2021, ai quali sarebbe preclusa l’applicazione della flat tax per il 2023 nonostante sia possibile verificare l’esistenza di un incremento reddituale rispetto ad un periodo di osservazione, anche se più breve.

Tale impostazione porterebbe ad allargare il perimetro di applicazione della flat tax nel 2023 a condizione che via sia almeno un periodo d’imposta per il calcolo dell’incremento reddituale.

Sul punto, è tuttavia opportuno osservare che si deve evitare che si possa applicare la flat tax incrementale a coloro che hanno aperto una partita Iva negli ultimi mesi del 2022 al solo scopo di ottenere una base di calcolo dell’incremento reddituale (quasi certo) nel periodo d’imposta 2023.

La norma non richiede, invece, che l’attività svolta nel periodo d’imposta 2023 sia la medesima di quella esercitata nel triennio di osservazione.

Pertanto, può accedere alla flat tax l’impresa individuale che ha esercitato l’attività di agente di commercio nel triennio 2020-2022 e che nel 2023 abbia iniziato a svolgere l’attività di mediatore immobiliare.

Parrebbe non assumere rilievo, a tal fine, l’utilizzo della medesima partita Iva, in quanto la norma fa riferimento al reddito d’impresa dichiarato nel triennio 2020-2022 ed a quello determinato nel 2023. Pertanto, ciò che conta è l’identità del soggetto ma non anche della partita Iva.

Più delicata pare la posizione di colui che nel 2023 svolge l’attività in qualità di impresa individuale, ma nel triennio 2020-2022 abbia svolto la medesima attività quale socio di società di persone che, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, abbia assegnato l’azienda al socio “superstite” che ha continuato l’attività in qualità di impresa individuale.

La norma della flat tax incrementale, infatti, si rivolge alle persone fisiche, anche se si tratta di comprendere se tale status sia necessario solo nel periodo d’imposta di applicazione della stessa (2023) o anche nel periodo di osservazione.

Infine, ciò che pare certa è l’impossibilità di applicazione della flat tax incrementale per le persone fisiche che applicano il regime forfettario, in quanto espressamente escluse dalla norma. L’esclusione pare riguardare anche coloro che hanno applicato il regime forfettario anche in uno solo dei tre periodi d’imposta che costituiscono il periodo di osservazione.

La norma della flat tax, infatti, si pone quale alternativa al regime forfettario offrendo una “tassa piatta” ai contribuenti che, per volontà o per la presenza di cause di esclusione, non applicano il regime forfettario.