Liberalità indirette: il caso del bonifico bancario
di Angelo GinexAi sensi dell’articolo 769 cod.civ., la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto oppure assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Tale atto si caratterizza, tra le altre cose, per la forma solenne, dal momento che è necessario procedere alla redazione dell’atto pubblico. La prescrizione dell’atto pubblico risponde alla necessità di consentire al donatario di comprendere la specificità della disciplina sulla donazione e di far ponderare il suo stesso consenso.
Inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 48 della Legge notarile, non sembrerebbe essere indispensabile la presenza di due testimoni, menzionati nell’atto.
Una deroga espressa è stabilita per la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili, che è considerata valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (articolo 783 cod. civ.).
Quando, invece, lo scopo liberale di arricchire un’altra persona viene realizzato, non mediante un formale atto di donazione, ma attraverso un negozio indiretto avente causa propria e fine liberale, si parla di “liberalità indiretta”.
Il negozio indiretto realizza, per spirito di liberalità (c.d. animus donandi), l’effetto tipico della donazione mediante l’impiego di uno strumento giuridico diverso. Esso, quindi, è pur sempre una liberalità, in quanto arricchisce chi la riceve e diminuisce il patrimonio di chi la effettua.
Per tale ragione, così come previsto dall’articolo 809 cod.civ., alle liberalità indirette si applicano le regole proprie della donazione, ivi comprese la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e sopravvenienza di figli e la riduzione delle donazioni per integrare la quota di legittima.
Con specifico riferimento alla forma, occorre evidenziare che è sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato al fine di raggiungere lo scopo di liberalità, in quanto l’articolo 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’articolo 769 cod. civ., non richiama l’articolo 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (cfr., Corte di Cassazione, n.5333/2004).
In tale contesto occorre segnalare una pronuncia molto importante delle Sezioni Unite (cfr., SS.UU., sentenza n. 18725 del 27.07.2017) concernente l’ipotesi della liberalità indiretta mediante bonifico bancario.
In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra indicata, hanno affermato che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Da ciò consegue che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.
Tale pronuncia risulta molto importante poiché, sebbene riguardi un ambito strettamente civilistico, produce effetti anche in ambito tributario, operando una netta distinzione tra la donazione nulla per mancanza di forma e la donazione valida perché indiretta.
Più nel dettaglio, essa sancisce la nullità della “donazione informale” effettuata mediante bonifico bancario, con la conseguenza che, mancando la definitività dell’attribuzione, il donante (o i suoi eredi) possono esercitare (nel termine prescrizionale) l’azione di ripetizione della dazione indebita (a prescindere dalla lesione della legittima).
Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, è opportuno valutare di volta in volta la situazione del singolo cliente e decidere se rendere stabile dal punto di vista civilistico l’operazione che non lo è, conferendo forma solenne all’atto (ad esempio, mediante disposizioni testamentarie che facciano riferimento alle erogazioni già effettuate), e conseguentemente regolarizzare anche il profilo fiscale.
In difetto di ciò, appare evidente che l’attribuzione patrimoniale non può essere considerata “stabile”, con la conseguenza che essa è soggetta all’esercizio dell’azione di ripetizione nel termine di prescrizione.