Internazionalizzazione e intangibili: agevolazioni R&S e transfer pricing – seconda parte
di Gian Luca NiedduAlla luce di quanto illustrato nel precedente contributo, emerge quindi la necessità per il gruppo di procedere ad un più ampio disegno delle politiche di sviluppo e gestione degli IP e connesse attività di R&S che includa – in una visione unitaria ed integrata – la prevedibile evoluzione del business nelle due aree geografiche di riferimento (i.e., Europa e Canada-USA) su cui il gruppo si troverà nell’immediato futuro ad operare.
In particolare, per la tematica che qui interessa (i.e., impatti sulle agevolazioni fiscali italiane di cui beneficia la casa-madre, i.e. patent box), sarà necessario svolgere almeno le seguenti attività ed approfondire i seguenti aspetti:
- bisognerà in primo luogo procedere alla predisposizione delle simulazioni per il calcolo puntuale del beneficio da patent box spettante nei periodi di imposta interessati dal ruling, per quanto il relativo contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – ad oggi – non abbia ancora avuto inizio. Quindi, si tratterà di esaminare i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 per individuare il presunto risparmio fiscale (i.e., deduzione dalla base imponibile IRES e IRAP del reddito netto agevolabile). Similmente, sarà utile altresì una stima del medesimo beneficio con riferimento ai periodi di imposta 2023 e 2024.
- In relazione a ciò, è bene ricordare come tutti gli IP generati dalla casa-madre italiana rientrino nel patent box e siano legati da un vincolo di complementarietà in considerazione della loro stretta correlazione alla complessiva attività di impresa e conseguente generazione di profitto. Pertanto, qualora si volesse procedere alla vendita di alcuni di essi alla controllata canadese ai fini dell’avvio della attività produttiva nel paese estero, sarà indispensabile effettuarne una specifica perizia di valutazione che verrà impiegata non soltanto per definire il prezzo infragruppo di cessione (transfer pricing), bensì anche per stimare l’impatto di tali IP ceduti sul patent box in termini, quindi, di riduzione del profitto netto agevolabile.
- È altresì vero che svolgendo l’esercizio di valutazione degli IP da cedere alla controllata canadese prima della conclusione del ruling di patent box, si andrà inevitabilmente a fissare un punto di riferimento che non potrà essere ignorato durante il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e dunque si renderà necessario un esame molto accurato per poter ponderare tutti i risvolti dell’operazione, non da ultimo la possibilità di beneficiare – come previsto dalla disciplina patent box – della detassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di detti IP che soddisfano i requisiti per l’ammissione a tale regime agevolativo. Più precisamente si ricorda che le disposizioni in materia prevedono l’esclusione dal reddito d’impresa delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito (prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione) in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (rif. articolo 10 DM 28.11.2017).
- Allo stesso modo, un’analisi dettagliata degli impatti sulla disciplina del patent box e dei conseguenti effetti in termini di beneficio fiscale andrà svolta anche nell’ipotesi in cui la società italiana decida di concedere in licenza d’uso alcuni IP patentabili alla controllata canadese a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima di una royalty di mercato (transfer pricing). Infatti, la valutazione degli IP interessati resterebbe comunque l’esercizio di riferimento anche ai fini della individuazione di un canone di licenza in linea con il principio di libera concorrenza. Similmente all’ipotesi sopra menzionata della cessione a titolo oneroso, di tale valorizzazione degli intangibili si dovrà tener conto nel corso del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate ai fini della procedura di patent box.
- In tale contesto, vi sono ulteriori risvolti che andranno adeguatamente considerati in relazione all’effettivo modello di business che si andrà così a sviluppare: ovvero, sarà importante decidere se – in relazione agli IP oggetto di licenza – la società licenziante continuerà a svolgere attività di R&S (ed a sostenerne i relativi costi) nonché a sfruttarli nell’ambito del proprio processo di produzione dei macchinari. Infatti, se così accadesse, si potrebbe trovare nella condizione di poter continuare a beneficiare (fino al 2024, ovviamente) dell’agevolazione patent box in relazione al reddito generato dalla vendita di macchinari che incorporano tali IP (un riscontro preventivo con la direzione regionale è sicuramente consigliabile). Inoltre, resterebbe altresì la possibilità di verificare, durante il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di avvalersi – fino al 2024 – del patent box anche in relazione ai canoni di licenza derivanti dalla concessione in uso di detti IP alla controllata canadese (utilizzo indiretto).
Considerazioni finali
Dalle riflessioni fin qui condivise, emerge in tutta evidenza come un processo di internazionalizzazione come quello qui preso in esame, ponga numerose complessità sotto diversi punti di vista: in primo luogo, sotto il profilo operativo, l’avvio di attività oltreconfine attraverso una nuova società controllata richiede una attenta definizione del ruolo che essa ricoprirà all’interno della più complessa catena del valore di gruppo e delle tipologie di transazioni intercompany che saranno poste in essere.
Inoltre, poiché il gruppo ha una forte vocazione alle attività di ricerca e sviluppo, risulterà ancora più strategico definire in modo strutturato i programmi di investimento che dovranno portare alla creazione di nuovi prodotti ed al lancio degli stessi secondo tempi e modalità che potranno variare a seconda dell’area geografica di sbocco ed alle tipologie di clienti cui saranno rivolti.
In tale prospettiva, pensando ad esempio alle agevolazioni fiscali oggi messe a disposizione dal sistema normativo italiano volte a sostenere i costi di ricerca sviluppo e innovazione, sarà altresì opportuno lanciare lo sguardo oltre il 2024 (ultimo periodo di imposta che potrà beneficiare della “vecchia” disciplina patent box) per potersi rendere conto con maggiore concretezza degli effettivi vantaggi che potrebbero derivare dal nuovo regime di superdeduzione 110% introdotto con il D.L. n. 146/2021 che – è appena il caso di ricordarlo – si fonda su razionali completamente differenti rispetto al patent box.
Ecco, dunque, che la definizione dei business plan sia della casa-madre italiana che della controllata canadese, messi in relazione al piano industriale che indicherà le direttrici di sviluppo del gruppo nell’immediato futuro, saranno strumenti importanti di planning e gestione di tutti gli ambiti (e.g., business, economico-finanziario, legale e fiscale) che hanno un impatto sia diretto che indiretto sullo sviluppo delle attività.