Crediti energia e gas potenziati nel primo trimestre 2023
di Debora ReverberiContrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas naturale e carburanti è una priorità che trova attuazione nella Legge di Bilancio 2023 attraverso una molteplicità di misure: dal contributo di solidarietà imprese energetiche, all’annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, alla riduzione dell’aliquota Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano, al contributo solidarietà enti locali per contrastare il caro energia, ai bonus sociali nel settore elettrico e gas, all’istituzione di un fondo da destinare al contenimento degli effetti sugli utenti finali degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fino all’estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
In particolare, la Legge di bilancio 2023 riconosce anche nel primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti inizialmente per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022.
L’estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da un generale potenziamento delle aliquote, in misura pari a 5 punti percentuali in più rispetto alle aliquote che hanno caratterizzato il quarto trimestre 2022.
Nel dettaglio, il disegno di legge di Bilancio 2023 concede i seguenti crediti d’imposta in relazione alle spese sostenute per la componente energetica e il gas naturale, acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2023:
- credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese “non gasivore”, in misura pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.
Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia, l’incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato sulla base della media del quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al quarto trimestre dell’anno 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta imprese “energivore” è inoltre riconosciuto in relazione all’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese nel primo trimestre 2023, calcolando l’incremento significativo con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati per la produzione di energia elettrica e determinando il credito d’imposta con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Il contributo per l’acquisto di gas naturale spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell’anno 2019.
In relazione ai crediti d’imposta per imprese “non energivore” e “non gasivore” resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato, già collaudata sui contributi dei trimestri 2022, anche in relazione al primo trimestre 2023, qualora “l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019”.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definirà il contenuto della comunicazione del venditore di energia e gas e le sanzioni in caso di inadempimento alla richiesta dell’impresa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
Confermate anche per il primo trimestre 2023 le consuete modalità di fruizione per i crediti energia e gas, con termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023:
- utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, con disapplicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000;
- cessione per intero del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al credito d’imposta e potrà utilizzare il contributo entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità previste per il cedente.
Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta energia e gas saranno demandate, come per i crediti dei trimestri 2022, a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.