Gli aspetti fiscali nel conferimento di partecipazioni sociali
di Angelo GinexIl conferimento di partecipazioni sociali è un’operazione mediante la quale un soggetto (c.d. conferente) trasferisce (o meglio apporta) un bene in una società o ente (c.d. conferitario), ricevendo come corrispettivo una partecipazione al capitale sociale di tale società o ente.
In conseguenza di ciò, la società conferitaria procede all’aumento del proprio capitale sociale e all’assegnazione delle nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio.
Sotto il profilo civilistico, in via di estrema sintesi, è d’uopo sottolineare che le operazioni di conferimento comportano l’espletamento di formalità differenti a seconda che questo venga effettuato nelle società di persone, nelle società di capitali in genere ovvero nelle società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne invece gli aspetti fiscali, occorre rilevare che, ai fini delle imposte sul reddito, l’operazione di conferimento di partecipazioni sociali è disciplinata: dall’articolo 9 Tuir, che rappresenta il regime ordinario di valutazione; dall’articolo 175 Tuir, relativo al conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento effettuato tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali (prima deroga); dall’articolo 177 Tuir, relativo allo scambio di partecipazioni realizzato mediante “permuta” o “conferimento” (seconda deroga); dagli articoli 178 e 179 Tuir, relativi agli scambi di partecipazioni transfrontalieri.
In linea generale, il conferimento di partecipazioni rappresenta un atto “realizzativo” assimilato ad una cessione a titolo oneroso ex articolo 9, comma 5, Tuir. Il reddito imponibile è costituito dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (articolo 86 Tuir).
Tuttavia è possibile beneficiare del regime della neutralità indotta di cui all’articolo 175 Tuir, nel senso che l’emersione di materia imponibile non è automatica, ma è rimessa alla discrezionalità del soggetto conferente e di quello conferitario.
Più precisamente, nel caso del conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento effettuato tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, le parti dell’operazione possono optare per la completa irrilevanza fiscale dell’operazione oppure possono decidere di assoggettare a tassazione l’operazione soltanto in parte, mediante un’emersione parziale della plusvalenza latente.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 175 Tuir, mancando qualsivoglia precisazione circa la natura giuridica dei soggetti partecipanti, si ritiene che il soggetto conferente possa essere una società di capitali, una società di persone oppure un imprenditore individuale, mentre il soggetto conferitario possa essere una società di capitali o una società di persone.
Inoltre è necessario che i soggetti effettuino conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., siano residenti in Italia, esercitino imprese commerciali e realizzino una plusvalenza patrimoniale (deve essere esclusa l’ipotesi di realizzo di una minusvalenza in virtù del rinvio espresso all’articolo 86 Tuir, fattispecie in cui si applicano gli articoli 9 e 101 Tuir).
Con riferimento alla nozione di controllo e collegamento, poi, occorre fare riferimento alla disposizione sopra citata (articolo 2359 cod. civ.), oltre che ai chiarimenti di prassi contenuti nella circolare AdE 57/E/2008, a nulla rilevando il periodo di detenzione delle partecipazioni stesse.
In applicazione del regime di neutralità indotta, quindi, il soggetto conferente e quello conferitario iscrivono il valore della partecipazione sulla base delle scritture contabili e non del bilancio.
Come anticipato, infatti, la disciplina di cui all’articolo 175 Tuir consente di assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti delle partecipazioni conferite soltanto se fatte emergere: dal conferitario, mediante l’iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al soggetto conferente; dal conferente, mediante l’iscrizione nella propria contabilità della partecipazione nella conferitaria ricevuta ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di controllo o collegamento conferite.
In definitiva, quindi, qualora le partecipazioni ricevute siano iscritte al medesimo valore contabile che avevano presso il soggetto conferente, non si verifica alcuna tassazione in capo a quest’ultimo.