Le criptovalute entrano nella comunicazione all’anagrafe tributaria. Ma vale per tutti?
di Ennio VialCome noto, l’Agenzia Entrate ha pubblicato lo scorso 23 maggio 2022 il Provvedimento n. 176227 che ha inteso modificare alcune le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
Il Provvedimento è definitivamente entrato in vigore dal 1° gennaio 2023.
Tra i soggetti di cui all’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973 vi rientrano gli operatori finanziari e non di cui all’articolo 162-bis, ivi comprese le holding industriali di cui alla lettera c) dell’articolo 162-bis citato.
Già lo scorso anno, anticipando le novità del Provvedimento, era stato segnalato durante i nostri percorsi sulle holding, che le novità del Provvedimento non avrebbero comportato importanti stravolgimenti rispetto a quanto l’anagrafe tributaria già richiede.
Ebbene, dal 1° gennaio, per le holding industriali di cui alla lettera c) dell’articolo 162-bis, comma 1, Tuir la novità principale attiene alla modifica delle scadenze per le comunicazioni mensili e per la comunicazione integrativa annuale saldi che scade, da sempre, in febbraio.
Per quanto riguarda le comunicazioni mensili viene ora previsto che le stesse devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Attualmente la previsione contempla solo “la fine del mese successivo”.
Si badi che ora, che il 2023 è iniziato, ai fini dell’anagrafe tributaria, il sabato è considerato giorno non lavorativo; pertanto se l’ultimo giorno del mese cade di sabato o è un giorno festivo la comunicazione andrà effettuata entro il giorno precedente non festivo.
Per quanto riguarda le comunicazioni integrative annuale saldi, invece, la scadenza è slittata dal 15 febbraio all’ultimo giorno lavorativo sempre del mese di febbraio dell’anno.
Anche in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo. Diciamo che in questo caso i termini si allungano di quasi due settimane.
Un’interessante novità introdotta dal Provvedimento, inoltre, attiene alla necessità di segnalare all’anagrafe tributaria i rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale (pt. 5.2 del Provvedimento).
In sostanza, al pari dei codici 16 per i rapporti di garanzia, 18 per i finanziamenti, 22 per le partecipazioni e così via, sono stati previsi nuovi codici nell’allegato 2) al Provvedimento per la segnalazione delle criptovalute. Ne riportiamo qualcuno:
10 = Multivalute UIF (escluse valute virtuali)
20 = Metalli preziosi ed altri valori
30 = Valuta virtuale (unica)
31 = Multivalute virtuali
32 = Multivalute (UIF e valute virtuali)
39 = Altri asset virtuali
Ci si potrebbe chiedere se, a questo punto, una holding industriale di cui alla lettera c) dell’articolo 162-bis, comma 1, Tuir, che acquista delle criptovalute, debba procedere con una comunicazione all’anagrafe tributaria per segnalare l’attività, oppure se restano oggetto di comunicazione solo i rapporti elencati nel punto 4.2 della circolare 18/E/2007.
Attualmente, in assenza di nuove precisazioni da parte dell’Ufficio, le holding continueranno a segnalare solo i rapporti elencati nella circolare 18/E/2007 al paragrafo 4.2, peraltro elencati nella sezione FAQ del sito dell’Agenzia Entrate risultando così irrilevante la nuova codifica prevista nel Provvedimento per le criptovalute.
Questi temi e molti altri verranno approfonditi nel master relativo alle comunicazioni delle holding in partenza nel mese di marzo.