17 Gennaio 2023

Riproposta la trasformazione agevolata in società semplice

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2023articolo 1, commi da 100 a 106, L. 197/2022 – ripropone la trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici, confermando sostanzialmente le condizioni e i requisiti previsti in occasione della versione 2016/2017 dell’agevolazione.

L’operazione ha un certo appeal poiché la fuoriuscita dal regime d’impresa può determinare indubbi vantaggi che si sostanziano:

  • nella non applicazione degli Isa;
  • nella non applicazione della disciplina delle società di comodo;
  • nell’azzeramento degli adempimenti contabili e della gran parte degli adempimenti fiscali.

In tal senso va ricordato che la società semplice non può svolgere attività commerciale, potendo essere destinata, ai sensi dell’articolo 2249 cod. civ., all’esercizio di una attività diversa da quella commerciale e, dunque:

  • all’esercizio dell’attività agricola;
  • alla mera gestione di un patrimonio immobiliare o composto da altri beni.

Secondo la Massima G.A.10 (Attività di gestione di beni quale oggetto sociale – 1° pubbl. 9/16) dei Notai del Triveneto, la gestione di un patrimonio di beni, e segnatamente di un patrimonio immobiliare, integra un’attività economica non commerciale, laddove sia svolta:

  1. senza la necessità di qualsiasi organizzazione di tipo industriale;
  2. in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale;
  3. al fine di ricavane un profitto;
  4. con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali.

È il caso, ad esempio, di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate a essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori.

Va da sé, dunque, che potrà avvalersi della trasformazione agevolata in società semplice solo la società commerciale che promette di cessare l’attività imprenditoriale e svolgere attività non commerciali, maturando conseguentemente redditi classificabili come redditi fondiari, redditi di capitale e/o redditi diversi. A conferma di ciò, è stato chiarito che la società trasformanda dovrà provvedere alla chiusura della partita Iva (circolare 37/E/2016).

Inoltre, l’agevolazione è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di specifici beni agevolabili. In particolare, possono beneficiare della trasformazione agevolata:

  • i beni immobili diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir, ossia gli immobili non utilizzati strumentalmente in via diretta dalla società. Si tratta, ad esempio, delle abitazioni affittate o date in comodato, di uffici, capannoni e terreni agricoli concessi in affitto, di immobili magazzino destinati alla vendita;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.

Nel caso di società in liquidazione, in cui non è esercitata alcuna attività d’impresa, tutti gli immobili, in linea generale, possono essere oggetto di assegnazione agevolata poiché essi non sono (più) utilizzati direttamente nelle attività d’impresa (circolare 26/E/2016).

I beni che non possono godere dell’agevolazione in argomento, in quanto all’atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari; vale a dire tassazione della plusvalenza determinata come differenza tra valore di mercato e costo fiscalmente riconosciuto di ognuno di essi (ex articolo 85, comma 2, e articolo 86, comma 1, lettera c) Tuir).

Il cambiamento di destinazione d’uso (da immobile utilizzato strumentalmente a immobile non utilizzato strumentalmente), anche se effettuato in prossimità della trasformazione al fine di acquisire lo status di bene agevolabile, rappresenta una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi della disciplina sull’abuso del diritto (ex articolo 10-bis L. 212/2000).

La trasformazione può dirsi “agevolabile” se all’atto della stessa la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2022, o che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscale dei beni agevolabili si applica l’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap nella misura dell’8%. L’aliquota è innalzata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione (quindi 2020, 2021 e 2022).

In alternativa a quello previsto dall’articolo 9 Tuir, il valore normale dei beni immobili può essere determinato in misura pari al valore catastale (ex articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986).

I versamenti dell’imposta sostitutiva vanno effettuati:

  • per il 60% entro il 30 settembre 2023;
  • per la parte rimanente entro il 30 novembre 2023, senza che siano dovuti interessi.

Infine, va tenuto conto che:

  1. la trasformazione in società semplice determinerebbe l’emersione a tassazione delle riserve in sospensione d’imposta in capo alla società commerciale trasformanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 171, comma 1, lettera b), Tuir, le riserve di utili e quelle in sospensione di imposta andrebbero assoggettate a tassazione in capo ai soci della società semplice nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, laddove non evidenziate con specifica indicazione. Tuttavia, la norma agevolativa in analisi con una disposizione ad hoc prevede che le riserve in sospensione d’imposta siano soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13%;
  2. il costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della società trasformata va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva, con conseguente emersione di una plusvalenza inferiore in caso di vendita;
  3. l’esercizio dell’opzione per la trasformazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi;
  4. ai fini della irrilevanza fiscale del capital gain derivante dalla cessione degli immobili posseduti dalla società semplice, il quinquennio di osservazione ex articolo 67, comma 1, lettera b) Tuir, decorre dal possesso da parte della società commerciale trasformanda.