18 Gennaio 2023

Ue/Russia: al via il nono pacchetto sanzionatorio

di Elena Fraternali
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Il Consiglio dell’Unione europea, con una serie di Regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre scorso – modificativi dei Regolamenti nn. 833/2014 e 269/2014 –, ha adottato il nono pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia, con il quale ha disposto nuove restrizioni a seguito del perpetuarsi dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese sia per quanto riguarda i divieti all’importazione e all’esportazione previsti ma anche per ciò che concerne le relative deroghe.

Di seguito sono brevemente riepilogate le misure più rilevanti con riferimento alla movimentazione delle merci.

 

Restrizioni all’export

Con la modifica degli allegati VII e XXIII del Regolamento 833/2014 è stato ampliato l’elenco dei prodotti atti a contribuire al rafforzamento:

  • militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza (c.d. prodotti “quasi dual use). Tra i nuovi prodotti aggiunti si possono citare alcuni componenti elettronici, attrezzature chimiche e biologiche e agenti antisommossa;
  • delle capacità industriali russe in quanto ritenuti prodotti strategici. Sono stati inclusi nell’elenco, tra gli altri, generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.

Sono stati inseriti, poi, ulteriori prodotti all’Allegato XI, legati al settore aerospaziale. In particolare, in tale allegato è stata prevista una “parte C” che include i motori a pistone e loro parti destinati al settore dell’aviazione, riferendosi sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio, ponendo dunque restrizioni anche all’esportazione di motori per droni.

Contestualmente, nel nuovo pacchetto sanzionatorio sono state previste alcune deroghe ai divieti che, in determinati casi, non si applicano fino al 16 gennaio 2023 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022.

 

Restrizioni all’import

È stato previsto, a partire dal 30 settembre 2023, il divieto di importazione per acciai di cui al codice NC 7224 90 (fatti salvi i contingenti tariffari) nonché per ulteriori beni aggiunti all’elenco dei prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Il divieto di importazione, poi, si applicherà anche ai prodotti di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90 rispettivamente a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

 

Deroga alle restrizioni merceologiche

Il nuovo pacchetto prevede una deroga ai divieti di importazione ed esportazione di merci in forza della quale, previa autorizzazione, è possibile movimentare prodotti controllati (ad esclusione di alcuni beni come oro o petrolio) fino al 30 settembre 2023 se tale operazione è strettamente necessaria per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Tale deroga, tuttavia, si applica solo qualora i beni da movimentare:

  • siano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro oppure posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE;
  • non siano destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia;
  • fossero fisicamente situati in Russia prima dell’entrata in vigore della misura restrittiva che li ha individuati.

Alla luce delle nuove restrizioni, considerando le numerose aggiunte apportate agli elenchi di merci soggette ai divieti di importazione ed esportazione, si ribadisce l’importanza per le aziende di effettuare una completa analisi delle proprie merci, dei flussi nonché degli accordi commerciali stipulati con le controparti, al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.