Ravvedimento speciale: l’Agenzia esclude le violazioni rilevabili dai controlli automatizzati
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate la circolare 2/E/2023, finalizzata ad illustrare le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”.
Di seguito si riportano, in tabelle di sintesi, alcuni dei chiarimenti ritenuti di più ampio interesse, dovendo tuttavia evidenziare che alcune delle conclusioni raggiunte si ritengono poco condivisibili.
Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022 Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (e precedenti), possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo. |
Si chiarisce che “non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali”. L’Agenzia delle entrate, quindi, affronta la confusa formulazione normativa finendo per escludere, in pratica, tutti gli omessi versamenti (nonché le altre violazioni contestabili con avvisi bonari ai sensi dei citati articoli 36-bis e il 54-bis). Invero, la norma espressamente esclude le violazioni “definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, che, come noto, non coincidono esattamente con tutte le violazioni rilevabili ai sensi dei richiamati articoli 36-bis e 54-bis, essendo le sanatorie limitate a specifiche annualità o a rateazioni ancora in corso, e, in ogni caso, a violazioni già contestate. In altre parole, mentre la norma esclude soltanto le violazioni da avvisi bonari “definibili” (e che, quindi, presentano tutti gli specifici requisiti di cui ai commi 153 e seguenti), la circolare, con un’interpretazione non condivisibile in quanto non supportata nemmeno dalla lettera della norma, esclude tutte le violazioni “rilevabili” da avvisi bonari. |
Possono essere regolarizzate le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (esempio, ai fini Iva, l’omessa fatturazione). Si ricorda che, come previsto per il ravvedimento “ordinario” non si applica il principio del cumulo giuridico. |
Il pagamento delle somme dovute può avvenire anche mediante compensazione nel modello F24 (essendo questa possibilità ammessa anche nel caso di ravvedimento ordinario). Non si applica il regime dei lievi adempimenti di cui all’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973. |
La stessa Legge di bilancio prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle sue modalità di attuazione. Nella circolare, tuttavia, viene fatto pieno rinvio alle norme sul ravvedimento “ordinario” e si ritiene, dunque, che non siano necessarie ulteriori disposizioni attuative; viene prevista soltanto l’emanazione di una futura risoluzione per l’individuazione dei codici tributo. |
Regolarizzazione delle violazioni formali Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022 Possibilità di regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi. |
Cosa sono le “violazioni formali”? Tendenzialmente sono quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Sono violazioni, inoltre, che sono suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche potenzialmente (in quanto, in caso contrario, si dovrebbe parlare di violazioni meramente formali, non punibili). L’Agenzia delle entrate, citando anche la precedente circolare 11/E/2019, richiama quindi alcuni esempi di violazioni definibili, tra le quali rientrano, per citarne alcune, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (con imposta versata regolarmente), l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode. Sono sanabili le violazioni già contestate, purché l’atto non sia già divenuto definitivo al 1°gennaio 2023. |
Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzioni per le quali non è sufficiente il comportamento concludente e per le quali può quindi operare solo la remissione in bonis. Pertanto, ad esempio, tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra anche la certificazione Enea richiesta per beneficiare della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. |
Non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166, ovvero diverse dalle violazioni in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione). |
Definizione agevolata delle liti pendenti Articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022 Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia. |
Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni), ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile. |