Il valore della lite nella definizione della Legge di Bilancio 2023 è al netto
di Gianfranco AnticoSulla falsariga dell’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito, con modifiche, dalla L. 136/2018, il Legislatore della Legge di bilancio 2023 – dell’articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022 – ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo percentuale ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo stato del giudizio:
- 100%, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia tributaria provinciale;
- 90%, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- 40%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- 15%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado;
- 5%, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra per la parte di atto annullata.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.
Nel caso di versamento rateale è sufficiente il versamento della prima rata.
È infatti consentito, nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro, il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (5%), calcolati dalla data del versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Uno degli aspetti da attenzionare è dato dal valore della controversia, dove il legislatore richiama l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. E pertanto, per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Sul punto, in attesa di indicazioni specifiche, soccorrono i chiarimenti forniti dalla circolare 6/E/2019, in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotta dall’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla L. 136/2018.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell’atto, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ufficio, formalizzato tramite l’emissione di apposito provvedimento.
La chiusura della lite lascia impregiudicata la necessità di dare esecuzione al giudicato interno, che infatti non rientra nella definizione, non essendo più in contestazione (cfr. circolare 48/E/2011, punto 7, in ordine alla definizione delle liti fiscali “minori”, di cui all’articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modifiche in L. 111/2011, che a sua volta richiama la circolare 17/E/2003, punto 1.13, in riferimento alle sanatorie fiscali contenute negli articoli da 6 a 17 della L. 289/2002).
Per la determinazione del valore della controversia non rilevano, invece, le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l’instaurazione del giudizio da parte del contribuente.
In sintesi, quindi, il valore della controversia coincide con il valore del tributo in contestazione e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione (cfr. articolo 1, comma 191, L. 197/2022, in ordine agli importi da versare).
Conclude la circolare 6/E/2019 affermando che la somma dovuta per la definizione, il cd. “importo lordo dovuto“, costituisce, dunque, il risultato dell’applicazione delle specifiche percentuali previste dalla norma agli importi spettanti all’Agenzia delle entrate, nella misura in cui essi risultano in contestazione.