I chiarimenti sul nuovo regime Patent Box nei documenti delle Entrate in consultazione pubblica
di Debora ReverberiSono disponibili in consultazione pubblica, fino al 3 febbraio 2023, i seguenti documenti dell’Agenzia delle entrate atti ad apportare modifiche e fornire chiarimenti sul nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6, D.L. 146/2021 e ss.mm.ii.:
- uno schema di Provvedimento del Direttore delle Entrate che apporta alcune rettifiche al Provvedimento attuativo prot. 48243/2022 del 15.02.2022;
- una bozza dell’attesissima circolare delle Entrate, che chiarisce variegati aspetti della disciplina agevolativa, dagli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo, al regime transitorio, alla quantificazione dell’agevolazione, alla documentazione idonea per l’attivazione della penalty protection e relativa efficacia, al diritto di interpello, con pubblicazione in calce delle risposte rese dall’Agenzia ai quesiti della stampa specializzata in occasione dello “Speciale Telefisco” del 15 giugno 2022.
Lo schema di Provvedimento dispone le seguenti opportune rettifiche alle disposizioni attuative della norma:
- estensione dell’ambito territoriale di svolgimento delle attività rilevanti, al punto 3.4 del Provvedimento, fino a comprendere i “Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996”;
- limitatamente al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime, proroga di sei mesi oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, del termine per l’apposizione della firma elettronica con marca temporale alla documentazione idonea, di cui al punto 11.2 del Provvedimento;
- ridimensionamento delle conseguenze provocate dall’assenza di firma elettronica con marca temporale, con disapplicazione dell’esimente sanzionatoria in luogo dell’attuale recupero integrale dell’agevolazione, ai sensi del punto 11.4 del Provvedimento;
- modifica della data per l’individuazione del periodo d’imposta di entrata in vigore del nuovo regime Patent Box con impossibilità di esercitare opzione per il previgente, dal 28 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, al punto 12.5 del Provvedimento.
La bozza di circolare, recependo le modifiche di cui sopra, chiarisce alcune zone d’ombra della nuova disciplina agevolativa, in tempo utile per l’esercizio tardivo dell’opzione nel primo periodo d’imposta tramite presentazione della dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa entro i 90 giorni dal termine ordinario o avvalendosi della “remissione in bonis”.
Per quanto concerne i chiarimenti sull’ambito applicativo soggettivo il focus è sulla natura di “soggetto investitore”: possono accedere all’agevolazione “coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo indicate al punto 3 del Provvedimento, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso – e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati”.
La novità rilevante riguarda tuttavia i casi di esclusione che, secondo le Entrate, vanno individuati applicando i medesimi criteri previsti nel credito d’imposta R&S&I&D all’articolo 1, comma 199, L. 160/2019 e avendo riguardo, in caso di applicazione del meccanismo premiale di cui al comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021, a ognuno degli otto periodi d’imposta antecedenti in cui sono state sostenute spese ammissibili:
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 (come precisato nella circolare 9/E/2021, la causa di esclusione opera limitatamente al periodo di interdizione);
- imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- imprese che non soddisfano il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
È inoltre precisato che anche il nuovo regime Patent Box, alla stregua del credito R&S, si applica alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo e a concordato fallimentare in continuità aziendale.
Ma il chiarimento più rilevante per l’effettiva applicazione del nuovo regime, nel caso particolare di disegni e modelli giuridicamente tutelati e software protetti da copyright, riguarda l’individuazione del dies a quo per l’applicazione del meccanismo premiale di cui al comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021.
L’Agenzia precisa i seguenti criteri per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale l’immobilizzazione immateriale “ottiene un titolo di privativa industriale”:
- per i brevetti industriali, il dies a quo coincide con l’ottenimento del brevetto, in quanto, come già chiarito in occasione dello “Speciale Telefisco”, nel nuovo regime non rientrano i brevetti “in corso di concessione”;
- per i disegni e modelli registrati, il dies a quo coincide con la registrazione presso gli Uffici competenti;
- per i disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, è precluso il meccanismo premiale in quanto manca il titolo di privativa industriale, ottenibile attraverso la registrazione;
- per i software protetti da copyright, il dies a quo, stante l’assenza di titolo di privativa industriale e nonostante l’avvio di tutela giuridica dal momento di creazione dell’opera secondo la L. 633/1941 (Legge del Diritto d’autore), coincide col momento di registrazione del bene presso la SIAE che conferisce data certa e prova di esistenza e paternità dell’opera.
Nel caso di spese agevolabili connesse a beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, la bozza di circolare precisa che “ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale la privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene…omissis… se eseguita in Paesi dell’Unione europea o in Paesi con i quali sono in vigore i predetti trattati e convenzioni internazionali”.
Dunque se il diritto di privativa è stato acquisito, in base ai criteri sopra esposti, in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021, il meccanismo premiale non sarà applicabile e il nuovo regime Patent Box resterà fruibile esclusivamente in relazione alle attività e spese rilevanti, rispettivamente descritte ai punti 3 e 4 del Provvedimento, effettuate e sostenute nel periodo d’imposta di esercizio dell’opzione e nei successivi.
Resta tuttavia un importante dubbio da chiarire in relazione al cumulo tra credito R&S&I&D e Patent Box, già approfondito da Assonime nella circolare 19/2022: la regola della nettizzazione dei costi, introdotta sui periodi d’imposta 2020 e successivi dal comma 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 nella disciplina del credito R&S&I&D, comporta la necessità di nettizzare il risparmio fiscale Irpef/Ires e Irap derivante dal Patent Box dalla base di calcolo del credito d’imposta?