Pianificazione patrimoniale: come tutelare gli sportivi professionisti
di Angelo GinexSono abbastanza note a tutti le vicende dei tanti sportivi professionisti che, inconsapevolmente, non hanno pianificato nel modo migliore per sé e per i propri familiari gli aspetti patrimoniali, finanziari e successori di quanto guadagnato in campo.
Basti pensare al contenzioso riguardante gli eredi di Maradona oppure ai casi di Conte, El Shaarawy ed Evra, i cui investimenti finanziari sono finiti nelle mani sbagliate.
Si tratta di sportivi che, dopo una lunga carriera calcistica, hanno realizzato introiti più o meno grandi; in tempi più recenti, poi, si assiste con sempre maggiore frequenza alla realizzazione di ingenti guadagni fin dai primissimi anni di attività.
In entrambe le ipotesi non c’è dubbio che pianificare sin da subito il proprio futuro e quello dei familiari più stretti è fondamentale, talvolta anche (ma non solo) al fine di poter gestire le rivendicazioni delle famiglie allargate.
In questo scenario diventa fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati, come, ad esempio, ad un “family officer”, in grado di comprendere le diverse dinamiche ed esigenze, nonché coordinare un team di professionisti specializzato nella protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari.
In particolare questi professionisti saranno in grado di affiancare i familiari e l’agente sportivo dell’atleta in modo da aiutarlo a prendere decisioni ponderate nella gestione del proprio patrimonio.
Tra gli strumenti di pianificazione patrimoniale a disposizione di tali professionisti, solo per citarne due, vi sono certamente il trust e l’intestazione fiduciaria.
Sono istituti diversi che presentano ciascuno pro e contro.
Ad esempio, il trust potrebbe essere scelto dagli sportivi (professionisti e non) al fine di soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale, di privacy e anche di passaggio generazionale. Infatti nel trust è possibile conferire denaro, titoli, immobili e quote societarie, affinché vengano gestiti da un determinato soggetto (trustee professionale) nell’interesse dei beneficiari (che potrebbero essere figli e coniuge, ma non solo) nei limiti di quanto previsto nell’atto istitutivo.
Mediante l’istituto del trust e il conferimento dei beni si verifica un effettivo spossessamento in capo al disponente, il quale si separa quindi dalla proprietà dei beni e ne affida la gestione al trustee. In conseguenza di ciò, si ha una vera e propria segregazione del patrimonio con caratteristiche di autonomia e riservatezza rispetto alla persona dello sportivo.
Detto in altri termini, l’obiettivo dovrebbe essere quello di creare una struttura professionale di giovane età, che, da un lato, possa comprendere le esigenze dello sportivo e, dall’altro, si adoperi al fine di tutelarlo e garantirgli una oculata pianificazione del patrimonio in ambito familiare. Inoltre occorre precisare che, con l’istituzione del trust, è possibile nominare non solo un amministratore (preferibilmente, un trustee professionale), ma anche un guardiano (cioè, un soggetto che vigili sul trust e dia anche indicazioni).
Al fine di scongiurare i rischi paventati in apertura del presente contributo, è dunque essenziale che ci si affidi a professionisti qualificati, come family officer certificati ai sensi della L. 4/2013, trustee professionali e indipendenti, ecc.
Passando alla intestazione fiduciaria di beni, è d’uopo sottolineare innanzitutto che il negozio fiduciario, utilizzato dalle società fiduciarie nei rapporti con i fiducianti, ricalca lo schema contrattuale del mandato.
Ciò significa che i soggetti fiducianti rimangono i proprietari dei beni intestati, mentre le società fiduciarie operano quale soggetto affidatario dei beni, secondo il modello della fiducia germanistica.
Inoltre, nella specie, i beni oggetto di intestazione fiduciaria possono essere partecipazioni sociali, denaro presso intermediari autorizzati, valori mobiliari e, in alcuni casi, opere d’arte o beni mobili identificati.
La peculiarità del negozio fiduciario è rappresentata dal regime di riservatezza che riesce a garantire al soggetto fiduciante, dal momento che la società fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto altrui, e quindi non spende il nome del fiduciante nei rapporti con i soggetti terzi (va precisato che vi sono deroghe al principio di riservatezza in favore di soggetti pubblici che possono chiedere ed ottenere notizie sui fiducianti).
In definitiva, quindi, appare evidente come trust e intestazione fiduciaria rappresentino strumenti giuridici molto diversi tra loro e finalizzati a obiettivi diversi.
Da un lato, l’intestazione fiduciaria di beni consente di gestire bene il “presente” dello sportivo e ha il vantaggio di assicurare la riservatezza che questi possa desiderare; dall’altro lato, il trust rappresenta uno strumento utile allo sportivo che intende pianificare il proprio “futuro” nel medio-lungo periodo e vi siano dei beneficiari designati.