RT da aggiornare alla lotteria istantanea
di Alessandro BonuzziL’articolo 1, commi da 540 a 544, della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto con decorrenza dal 2018 la cosiddetta lotteria degli scontrini che prevede la possibilità per i contribuenti persone fisiche residenti, che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro della lotteria nazionale.
L’articolo 18 D.L. 119/2018 ha poi:
- abrogato la previsione di un periodo sperimentale che sarebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 2017, termine poi prorogato ad opera del D.L. 244/2017 al 1° novembre 2017;
- posticipato la decorrenza della lotteria degli scontrini alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020;
- limitato la partecipazione alla lotteria alle persone fisiche maggiorenni.
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 ha diramato le regole tecniche per consentire ai registratori telematici di inviare i dati dei corrispettivi delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 partecipando alla lotteria.
Successivamente con il provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato i termini di entrata in vigore della lotteria degli scontrini, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 20 D.L. 124/2019 così come modificato dalla L. di Conversione 157/2019, prevendendo come data di decorrenza dell’adempimento quella del 1° luglio 2020.
Atteso lo scarso utilizzo dello strumento da parte dei cittadini, volto a combattere il sommerso, il Legislatore, con l’articolo 18, comma 4-bis, D.L. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”), modificando il citato comma 540, ha previsto un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita.
Si noti che la lotteria istantanea non sostituisce la lotteria tradizionale (differita) con estrazioni periodiche (settimanali/mensili/annuale), bensì si aggiunge ad essa.
L’Agenzia delle entrate, al fine di dare attuazione a tale ultima modifica della disciplina, ha pubblicato il provvedimento del 18 gennaio 2023, il quale ha previsto che:
- per poter partecipare alla nuova lotteria istantanea, tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione della lotteria. Perciò, è stato approvato un nuovo layout del documento commerciale;
- entro il 2 ottobre 2023 i RT (registratori telematici) devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria istantanea. A fronte dell’obbligo, l’articolo 8 D.L. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”) riconosce ai commercianti al minuto, nonché agli altri soggetti assimilati di cui all’articolo 22 D.P.R 633/1972 obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di 50 euro, utilizzabile in compensazione nel modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline);
- fino alla data del 2 ottobre 2023 i produttori potranno dichiarare la conformità dei modelli già approvati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.
Ai fini che qui interessano, pare particolarmente utile ricordare che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice di partecipazione alla lotteria, l’acquirente può segnalare la circostanza nel Potale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini dell’attività di analisi del rischio di evasione.