Il quadro VO della Dichiarazione Iva 2023 tra opzioni necessarie e non
di Carla De LucaIl quadro VO è certamente conosciuto dagli operatori come il quadro dedicato alle opzioni e alle revoche, ma spesso sorgono dubbi sulla sua compilazione pratica; quest’anno ancora di più a causa delle modifiche normative intervenute dal 01.01.2023:
- da un lato in tema di innalzamento delle soglie per l’accesso alla tenuta della contabilità semplificata (articolo 1, comma 276, L. 197/2022, c.d. Legge di bilancio 2023), che ha comportato un effetto anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’Iva, di cui all’articolo 7 D.P.R. 542/1999. Questi effetti, tuttavia, assumeranno rilievo solo ai fini della compilazione della dichiarazione Iva del prossimo anno;
- e dall’altro per le modiche apportate ai requisiti di accesso al regime forfetario (articolo 1, comma 54 lett. a, L. 197/2022).
Ogni situazione va valutata singolarmente. Cerchiamo di fare una sintesi delle diverse opzioni esercitabili quest’anno e anche di quelle non necessarie. Spesso il comportamento concludente integra l’opzione e la compilazione del quadro VO è una mera formalità, successiva all’adozione dell’opzione/revoca.
Comportamento concludente
Il D.P.R. 442/1997 dispone che l’opzione o la revoca:
- del regime di determinazione dell’imposta (ad esempio, l’applicazione del regime ordinario in agricoltura)
- o del regime contabile (ad esempio, la contabilità ordinaria per le imprese)
è considerata validamente esercitata qualora il contribuente abbia posto in essere il relativo comportamento fin dall’inizio dell’anno o dal giorno di inizio dell’attività.
Il quadro VO, quindi, è una mera formalità di comunicazione all’Agenzia, successiva all’adozione dell’opzione o revoca.
Durata dell’opzione
In generale, l’opzione vincola il contribuente:
- per almeno un triennio (salvo diverse specifiche disposizioni normative): nel caso di adozione di una diversa modalità di determinazione dell’imposta;
- per almeno un anno, nel caso di regimi contabili.
REGIME | PERIODO MINIMO |
Regime di determinazione dell’imposta | 3 anni |
Regime contabile | 1 anno |
Trascorso il periodo minimo, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, fino a revoca.
La compilazione del quadro VO
Il quadro VO, articolato in 5 sezioni, verrà interessato dalla compilazione delle prime 3, nelle casistiche citate:
Quadro VO | Sez. I | Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’Iva |
Quadro VO | Sez. II | Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi |
Quadro VO | Sez. III | Opzioni e revoche agli effetti sia dell’Iva che delle imposte sui redditi |
Quando parliamo di opzioni valide ai soli fini Iva, la durata delle opzioni è la seguente:
Sez. I – OPZIONI VALIDE AI SOLI FINI IVA | |||||
Rigo | SETTORE | REGIME | DURATA MIN. | Rif. norm. | |
VO1 | Pro-rata iva | Rettifiche per variazioni di pro-rata inferiori al 10% | 5 anni (10 anni per rettifica su immobili) | Articolo 19-bis 2, D.P.R. 633/1972 | |
VO2 | Liquidazioni trimestrali | Versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale (in luogo della periodicità “naturale” mensile). Rigo VO2, la casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell’anno 2021 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro o non superiore a 700.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2022 sia le liquidazioni che i versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022 doveva farsi riferimento, invece, al volume d’affari presunto per il primo anno di attività.Revoca – Anche la revoca dell’opzione è esercitata mediante comportamento concludente e deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, la casella 2 del rigo VO2 deve essere barrata dai soggetti passivi Iva che: · nel 2021 hanno liquidato l’imposta trimestralmente su opzione; · nel 2022 hanno scelto di liquidare l’imposta mensilmente, revocando l’opzione precedentemente esercitata. |
1 anno L’opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti. |
Articolo 7 D.P.R. 542/1999 |
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VO3 |
Produttori agricoli |
Rinuncia al regime di esonero | 3 anni | Articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 | |
Determinazione dell’Iva nei modi ordinari (rinuncia al regime speciale Iva) | 3 anni | Articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972 | |||
Attività connesse – Determinazione dell’Iva nei modi ordinari | 3 anni | Articolo 34-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 | |||
VO4 | Più attività | Contabilità separata | 3 anni | Articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972 | |
VO5 | Operazioni Esenti |
Dispensa dagli adempimenti | 3 anni | Articolo 36-bis D.P.R. 633/1972 | |
VO6 |
Editoria |
Applicazione dell’Iva con il criterio delle copie vendute | 3 anni (se non per singolo numero) | Articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R.633/1972 | |
VO7 | Intrattenim. | Applicazione dell’Iva nei modi ordinari | 5 anni | Articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 | |
VO8 | Enti non commerciali | Acquisti intra-Ue – Applicazione dell’Iva in Italia tramite apertura di P.Iva | 3 anni | Articolo 38, comma 6, D.L. 331/1993 | |
VO9 |
Beni usati |
Determinazione dell’Iva nei modi ordinari (dal regime analitico del margine) | per singola cessione | Articolo 36, comma 3, D.L. 41/1995 | |
Applicazione del metodo analitico (dal regime globale o forfettario) | 3 anni | Articolo 36, comma 6, D.L. 41/1995 | |||
Applicazione del margine per i beni importati o acquistati dall’autore o suoi eredi/legatari | 3 anni | Articolo 36, comma 2, D.L. 41/1995 | |||
VO10 |
Vendite Ue “a distanza” | Applicazione dell’Iva nel Paese Ue di destinazione in presenza di vendite inferiori a euro 10.000 l’anno precedente | 3 anni | Articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993 | |
VO12 | Contabilità presso terzi | Liquidazioni periodiche mensili posticipate | 1 anno | Articolo 1, comma 3 D.P.R. 100/1998 | |
VO13 | Oro da investimento | Produttori, trasformatori e commercianti – Applicazione dell’Iva col reverse charge | 3 anni (se non per singola cess.) | Articolo 10, n. 11, D.P.R. 633/1972 | |
VO14 |
Spettacoli viagg./impr. Minori |
Detrazione forfettaria se volume d’affari dell’anno precedente ≤ euro 25.822,84 | 5 anni |
Articolo 74-quarter, comma 5, D.P.R. 633/1972 | |
VO15 | Iva per cassa | Iva esigibile/detraibile col criterio di cassa | 3 anni | Articolo 32-bis D.L. 83/2012 |
Quando invece parliamo di opzioni agli effetti delle imposte sui redditi, le situazioni possono essere le seguenti:
ANNO 2021 | ANNO 2022 | Descrizione | MOD. IVA 2023 (anno 2022) |
SEMPLIFICATO | FORFETARIO | Determinazione del reddito: criterio “di cassa pura” · implica l’opzione per un regime fuori campo Iva (necessità di rettifica Iva). · Durata: nessun vincolo di permanenza nel regime forfettario (è possibile tornare in contabilità semplificata dall’anno 2023) |
RIGO VA14 |
SEMPLIFICATO | Determinazione del reddito: criterio “di cassa ibrido” (articolo 66 Tuir) | – | |
Tenuta dei registri Iva senza separata indicazione di incassi e pagamenti (criterio “dei registri Iva”, ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973) | Rigo VO26 cas. 1 | ||
ORDINARIO | Determinazione del reddito: criterio improntato alla competenza Tenuta della contabilità ordinaria pur in presenza dei requisiti per l’applicazione della contabilità semplificata Durata: vincolante almeno per un triennio (2022-2024) L’opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca.Rigo VO20, la casella 1 deve essere barrata dalle s.n.c., s.a.s., che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ENC relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, che avendo conseguito nell’anno 2021 ricavi per un ammontare non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno esercitato per il 2022 l’opzione per il regime di contabilità ordinaria. |
Rigo VO 20 cas. 1 |