14 Marzo 2023

La Srls unipersonale: criticità civilistiche e fiscali

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il massimo esempio di tutela del patrimonio personale “a basso prezzo”, per chi svolge attività economiche che presentano un certo margine di rischio, è rappresentato dalla costituzione di Srl semplificate unipersonali il cui amministratore unico è lo stesso socio.

In tal modo, infatti, a fronte di una gestione di fatto individuale della impresa, si può fruire dello schermo societario per far fronte alle eventuali azioni riscossive dei creditori insoddisfatti, schermo che rappresenta il tipico plus delle società di capitali rispetto alle imprese individuali ed alle società di persone.

Tutto ciò viene ottenuto con un investimento di capitale praticamente inesistente o quantomeno simbolico, e con costi costitutivi ridotti al minimo, data la nota gratuità con la quale (obtorto collo) i notai procedono a redigere l’atto costitutivo.

Il tema, tuttavia, presenta indubbie criticità se collocato nell’ottica del creditore il quale si chiede se possa davvero essere legittimo che una società si costituisca con unico socio, in forma di responsabilità limitata, investendo qualche euro di capitale sociale e potendo operare nel mercato fruendo di un difesa invalicabile del patrimonio personale.

Ma la situazione è veramente questa o ci sono rischi di attrazione del patrimonio personale del socio a tutela delle obbligazioni assunte?

Questo argomento è stato in tempi abbastanza recenti esaminato in un contenzioso (Tribunale di Milano sentenza n. 11105 del 03.12.2019), nel quale un creditore ha tentato di coinvolgere nella insolvenza il socio persona fisica di una Srl semplificata unipersonale di cui lo stesso socio era anche amministratore unico.

L’azione giudiziale del creditore è stata una sorta di manovra “a tenaglia” nel senso che in primis veniva richiesto il coinvolgimento del socio nella responsabilità sulle obbligazioni sociali in forza degli articoli 2043 e 2476 cod. civ., laddove la prima norma sancisce l’obbligo di risarcimento da parte di chi per fatto doloso o colposo cagiona danno ad altri, e la seconda statuisce la responsabilità del socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o per i terzi.

In tal caso il fatto doloso o colposo consisterebbe proprio nell’aver costituito una società con un capitale simbolico, avendo assunto obbligazioni economiche decisamente più elevate di quel capitale (nel caso in questione la sottoscrizione di contratti di locazione e di fornitura di materiale per somme di decine di migliaia di euro di fronte ad un capitale sociale di qualche euro).

Tale sproporzione tra capitale iniziale ed obbligazioni assunte è stata ritenuta sintomo di un agire in mala fede già sapendo che non si potrà far fronte a quei debiti.

In secundis viene coinvolto lo stesso socio, ma questa volta in qualità di amministratore, con una azione di responsabilità poiché egli ha continuato a svolgere l’attività pur consapevole che essa era solo foriera di perdite e rimandando di qualche mese la messa in liquidazione dopo l’approvazione del bilancio.

Ebbene in questo contesto, in cui ragionando con il mero buon senso si direbbe che non sia possibile fruire di responsabilità limitata con una società priva di soci e di capitale, invece occorre rimarcare che l’aspetto per così dire “formale” prevale su quello “sostanziale”.

Infatti, con l’autorevole sentenza del Tribunale di Milano sopra citata viene sancita l’impossibilità di superare il muro eretto dalla responsabilità limitata in nome di una palese insufficienza del capitale a far fronte alle obbligazioni sociali.

La sentenza citata prende atto che nell’assetto normativo attuale la funzione di garanzia ai terzi del capitale sociale risulta notevolmente affievolita, ma ciò non permette di superare lo schermo della responsabilità limitata.

Inoltre, nemmeno l’amministratore può essere coinvolto poiché il fatto che la società non abbia generato utile rientra nel normale rischio di impresa e la legge non può intervenire per sindacare le scelte gestionali dell’amministratore anche se esse hanno portato a perdite di esercizio.

Infine, l’amministratore, che nell’arco di un mese dall’approvazione del bilancio dove emergono perdite di esercizio che portano il capitale al di sotto del limite legale, iscrive al registro delle Imprese la causa di scioglimento, agisce con la sufficiente tempestività richiesta dalla legge.

Ciò, naturalmente, fatta salva l’ipotesi di comportamenti dell’amministratore palesemente irrazionali, ipotesi per la quale egli sarebbe coinvolto nella responsabilità sul debito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1340 del 29.03.2022).

 

La deducibilità del costo per contratti con il socio

E sul piano fiscale come giudicare il costo sostenuto dalla società unipersonale in relazione a contratti in cui la controparte è lo stesso socio?

Pensiamo alla ipotesi classica in cui la società unipersonale (magari semplificata) è locataria di un immobile di proprietà del socio.

Il costo sarà deducibile o sarà passibile di contestazione?

In premessa bisogna considerare che l’assenza di un contrasto effettivo di interessi tra le parti potrebbe far sorgere probabili, o quantomeno possibili, contestazioni da parte dell’organo verificatore tese a sostenere il carattere simulato della operazione tra socio e Srl unipersonale.

Tuttavia, alcuni aspetti giuridici permettono di fronteggiare adeguatamente questa contestazione.

Un primo elemento da sottolineare è che ciò che appare come unico soggetto (socio/società) è invece distinto dalla legge in modo radicale in due soggetti giuridici, socio e società, radicalmente separati tra loro: se così non fosse non avrebbe senso assegnare un tetto alla responsabilità verso le obbligazioni sociali quando l’attività è gestita sottoforma di Srl unipersonale.

L’articolo 2462, comma 2, cod. civ. assegna il diritto alla responsabilità limitata, specificando le condizioni necessarie affinché esso abbia efficacia nella unipersonale, cioè l’integrale versamento del capitale sociale e la corretta pubblicità sui dati dell’unico socio presso il Registro delle Imprese.

In questa direzione, peraltro, si muove la succitata sentenza n. 11105/2019 del Tribunale di Milano.

Ma vi è un altro elemento fondamentale a sostegno delle ineccepibilità giuridica del contratto tra unico socio e società: l’articolo 2478 cod. civ., secondo il quale i contratti tra società e unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori ( quindi si può sostenere che assumono piena rilevanza anche per il Fisco) se risultano iscritti nel libro delle determinazioni dell’amministratore o se sono redatti con atto avente data certa anteriore alle eventuali azioni dei creditori.

Aver creato particolari condizioni per l’efficacia del contratto significa considerare valide le obbligazioni in esso contenute se sono rispettate dette condizioni e quindi quei contratti sono suscettibili di generare componenti positivi e negativi di reddito pienamente opponibili al Fisco.