Domanda
La società Alfa Srl ha acquistato il ramo d’azienda di commercio in prodotti alimentari dalla procedura concorsuale “Beta Srl”.
Nell’attivo patrimoniale dell’azienda ceduta erano ricompresi crediti in sofferenza per complessivi 1.000.000 di euro, crediti che il curatore non è riuscito a recuperare in maniera forzosa.
A fronte dell’impossibilità di procedere al recupero del credito, anche in considerazione che la medesima procedura fallimentare non è stata in grado di monetizzare quanto vantato dalla cedente, è possibile emettere nota di variazione Iva, ossia fruendo della possibilità di cui all’articolo 26, D.P.R. 633/1972 circa il diritto di portare in detrazione l’imposta come conseguenza di un mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose nonostante la curatela fallimentare?
In altri termini, l’infruttuosità del recupero del credito può essere indirettamente certificata dal curatore che ha ceduto il credito a un valore pari a 0 unitamente all’azienda?
Nel caso quali sarebbero le corrette procedure da porre in essere per formalizzare detto recupero? Quali ad esempio l’intestazione della nota di variazione (cliente e procedura concorsuale)?
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