16 Marzo 2023

Deducibili le somme pagate in conseguenza di accordi transattivi

di Luca Procopio
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La scheda di FISCOPRATICO

Come è noto, l’articolo 101, comma 4, Tuir individua, nel reddito di impresa, l’emergere di un “componente negativo di reddito” qualificato come “sopravvenienza passiva” nei seguenti tre casi:

  1. mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
  2. il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e
  3. la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87.

All’interno della fattispecie astratta di “sopravvenienza passiva” di cui al precedente punto 2 (“sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi”), devono ritenersi rientranti le somme che un’impresa ha corrisposto, anche a titolo di risarcimento del danno, in forza di una transazione conclusa con riferimento ad un precedente rapporto giuridico instaurato nell’ambito della propria attività economica, con il fine di prevenire l’instaurazione di una controversia giudiziale o di porre fine ad un giudizio già in essere.

Del resto, trattasi, senza alcun dubbio, di costi/spese non estranei all’attività imprenditoriale e, pertanto, risulta soddisfatto l’essenziale requisito qualitativo dell’“inerenza” (cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 972 del 13.01.2023; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 24480 del 18.08.2022; Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 6368 del 08.03.2021; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 30366 del 21.11.2019; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 27786 del 31.10.2018, e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 450 dell’11.01.2018).

Sulla deducibilità dal reddito di impresa dei costi in questione come “sopravvenienze passive”, si sono espresse favorevolmente sia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, sia l’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla prima, si richiamano le seguenti pronunce:

  • sentenza n. 5976 del 3.2015, emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale è stato ammesso in deduzione il costo del risarcimento danni corrisposti in forza di un accordo transattivo e per effetto di una precedente abusiva estrazione di materiale lapideo dal fondo di un terzo soggetto giuridico;
  • sentenza n. 28355 del 11.2019, emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale, dopo essersi rammentato che “costituisce principio consolidato quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento del danno costituiscono costi che sono deducibili dall’impresa che provvede al pagamento”, si è riconosciuta la deducibilità dal reddito di impresa di spese che una banca aveva corrisposto ad alcuni clienti per evitare l’insorgere di un giudizio civile che questi ultimi avrebbero potuto intentare in quanto avevano sottoscritto dei contratti di investimento in obbligazioni in violazione da parte del medesimo istituto di credito degli obblighi informativi, affermando che “in presenza di transazioni stipulate dalla banca con i clienti per prevenire l’instaurazione di un contenzioso fondato sulla dedotta violazione da parte dei funzionari degli obblighi informativi per la conclusioni di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni […], le spese erogate dalla Banca per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, e sono pienamente deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell’articolo 109DPR n. 917/1986, deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa (Cass. n. 5976/2015)”;
  • ordinanza n. 1525 del 01.2023, emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale, a fronte di una transazione conclusa per la composizione di una lite giudiziale promossa per ottenere la risoluzione del contratto di locazione, si è statuita la “deducibilità, come sopravvenienza passiva, della somma versata per effetto di accordo transattivo, quantunque con finalità risarcitoria”, aderendo all’“orientamento di questa Corte secondo il quale le somme versate a tale titolo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell’attività di impresa – a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale – e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell’articolo 109 t.u.i.r., comma 5, (Cass. n. 28355/2019; v. anche Cass. n. 31930/2021; Cass. n. 5976/2015)”;
  • sentenza n. 612 del 010.2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, sez. 4, in cui, a fronte di un accordo transattivo stipulato tra una società e alcuni lavoratori dipendenti e soci con l’obiettivo di chiudere una vertenza giudiziaria avviata da quest’ultimi per presunto demansionamento, mobbing e licenziamento, si è, in primo luogo, riconosciuta l’inerenza all’attività societaria delle somme pagate in forza del suddetta transazione, e, in secondo luogo, si è condiviso l’“orientamento secondo cui in presenza di transazioni stipulate da una impresa per prevenire o chiudere un contenzioso, le spese erogate per coprire tali costi sono pienamente deducibili, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, e dunque inerenti ai sensi dell’articolo 109 D.P.R. n. 917 del 1986, come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui la relativa spesa sia intervenuta (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. trib., 5 novembre 2019, n. 28355)”;
  • sentenza n. 155 del 20.1.2021, della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. 1, in cui, nel richiamare la sentenza n. 28355/2019, è stata riconosciuta la deduzione dal reddito di impresa della sopravvenienza passiva costituita da “risarcimento danni da inadempienza contrattuale”.

Come accennato, sulla stessa lunghezza d’onda della giurisprudenza si è posta l’Agenzia delle entrate, che nella risposta ad istanza di interpello n. 422 del 05.10.2022, che, in forza dell’articolo 101, comma 4, Tuir, ha qualificato come “sopravvenienze passive” le somme che una società, in forza di un accordo transattivo stipulato per porre fine da varie vicende giudiziarie, ha corrisposto a titolo di risarcimento dei danni provocati dall’esercizio abusivo dell’“attività di direzione e coordinamento”, ammettendole in deduzione dal reddito di impresa in quanto “Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell’espletamento dell’attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, inerenti ai sensi dell’articolo 109 Tuir, deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 5976 del 2015 e Sentenza n. 28355 del 2019)”, dando espressamente atto che le spese sostenute in forza di transazioni “stipulate dall’impresa per prevenire l’instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso” concorrono ad abbattere la base imponibile Ires/Irpef.