27 Marzo 2023

Compensazione a corrente alternata per gli istituti della “tregua fiscale”

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 197/2022 ha stabilito diverse misure riferibili alla c.d. “tregua fiscale” (articolo 1, commi 153252), ossia quella gamma di disposizioni che permettono di definire, in maniera agevolata, alcune violazioni commesse in passato.

Casistiche fra cui rientrano: la definizione delle irregolarità formali (commi 166173), il ravvedimento speciale (commi 174178) e la regolarizzazione delle rate omesse per determinati istituti deflattivi (commi 219221), che condividono la data ultima di effettuazione dei diversi adempimenti normativamente previsti a tal fine e il relativo versamento – almeno con riguardo alla prima rata – i quali devono intervenire, come ad oggi previsto, entro il prossimo 31 marzo.

Infatti, sul citato termine finale sono iniziate a circolare, proprio nelle ultime ore, voci su possibili spostamenti a data futura.

Ciononostante, ai fini qui di interesse, si può ora prendere in considerazione un aspetto che riguarda proprio il pagamento delle somme dovute per le tre previsioni viste sopra, a prescindere dal fatto che detto pagamento avvenga o meno in forma dilazionata.

Nello specifico, la questione che taluni operatori si stanno ponendo è la seguente: risulta possibile procedere con tali versamenti tramite compensazione c.d. “orizzontale” (ex articolo 17, D.Lgs 241/1997)? Quindi, in sostanza, si può adempiere a quanto dovuto scomputando i crediti maturati da chi procede con le varie regolarizzazione?

In proposito si può innanzitutto notare quanto stabilito dall’articolo 1, comma 220, L. 197/2022, con riguardo alla definizione delle rate omesse per gli accertamenti con adesione o le ipotesi di acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, così come per i casi di reclamo o mediazione o le conciliazioni.

La norma richiamata dispone infatti espressamente che “È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, non lasciando pertanto adito a dubbi sulle modalità con cui pagare l’importo della (sola) imposta dovuta afferente alle rate che non sono state tempestivamente adempiute all’epoca.

L’impossibilità di versare mediante compensazione è stata peraltro confermata, da ultimo, dalla risoluzione 6/E/2023 (§ 4), con cui sono stati resi noti i codici tributo da inserire nel modello F24 per corrispondere all’Erario, tra le altre cose, anche le somme in esame.

Pertanto, gli interessati dalla presente sanatoria dovranno versare entro fine marzo quanto complessivamente dovuto, oppure la prima di un massimo di 20 rate trimestrali, senza compensazione e utilizzando i seguenti codici tributo, a seconda della tipologia di versamento:

  • TF40 per “Iva e relativi interessi legali”;
  • TF41 per “Altri tributi erariali e relativi interessi legali”;
  • TF42 per “Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi legali”, avendo cura di indicare anche, nell’apposito campo della delega di pagamento, il codice della Regione (desumibile dalla tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome);
  • TF43 per “Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi legali”, in questo caso, sempre nel campo di riferimento, va inserito il codice catastale del Comune (di cui alla tabella T4 relativa ai suddetti codici sia delle Regioni che delle Province autonome).

Passando poi al ravvedimento speciale, occorre rilevare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E/2023 (§ 2), secondo cui “Tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento”.

Anche in questo caso, quindi, risulta senz’altro chiaro che – sebbene in maniera opposta a quanto si è detto in precedenza – i versamenti in discorso potranno avvenire utilizzando somme a credito in capo al contribuente procedente, parimenti indicando in F24 vari codici tributo previsti dalla menzionata risoluzione 6/E/2023 (§ 2), che vanno da TF45, con riguardo all’IRPEF, fino a TF56, ossia il codice generico per le altre violazioni.

Da ultima vi è la regolarizzazione delle violazioni formali, tutto sommato semplice con riguardo alla compilazione del modello F24 – con codice tributo unico (TF44) per tutte le ipotesi che possono essere definite (si veda in proposito l’elenco esemplificativo di cui alla citata circolare 2/E/2023, § 1) – ma che ha creato qualche interrogativo con riguardo alla possibilità di scomputo degli importi a credito.

Questo perché non hanno avuto modo di esprimersi in proposito:

  • né la normativa primaria, la quale si limita a richiedere il versamento di euro 200 per ogni annualità interessata dalle irregolarità che si intendono rimuovere (eventualmente in due rate annuali);
  • tantomeno la prassi amministrativa, che ha sorvolato la questione anche in sede di attuazione della disciplina, con il provvedimento n. 27629 del 30.01.2023.

Nonostante il silenzio dell’autorità fiscale riguardi, a ben vedere, solamente la presente “edizione” della sanatoria in esame.

Sul punto si può infatti rilevare come, con riferimento all’analoga disciplina del D.L. 119/2018 (articolo 9, commi 1-8), l’allora provvedimento n. 62274 del 15.03.2019 (§ 2.6) stabilì espressamente che non potesse avere luogo la compensazione di cui al D.Lgs. 241/1997 – circostanza poi confermata dalla circolare 11/E/2019 (§ 4.1).

Quanto detto, peraltro, nonostante la disposizione dell’articolo 9, commi 1 e 2, D.L. 119/2018 – di fatto analoga a quanto riportato dall’articolo 1, commi 166 e 167, L. 197/2022non lo vietasse espressamente.

Ad ogni modo, sebbene il tenore letterale delle due disposizioni afferenti alla sanatoria delle irregolarità formali risulti per l’appunto sovrapponibile, si ritiene che l’assenza di un esplicito divieto alla compensazione, in particolar modo nell’ambito delle norme di attuazione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2023, renda attuabile la compensazione da parte dei soggetti che intendono usufruire del presente istituto.

Soggetti che potranno pertanto versare il richiamato importo di 200 euro per ogni periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione anche tramite scomputo dei propri crediti.