Cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022: invio entro il 31 marzo
di Clara PolletSimone DimitriGli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali, sia con riferimento agli interventi sulle singole unità abitative sia quando riguardano i lavori su parti comuni di edifici condominiali.
L’articolo 16-bis Tuir prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro (per ciascuna unità immobiliare); la percentuale di detrazione è stata elevata al 50%, con una spesa massima di 96.000 euro, con riferimento alle spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013.
In seguito, questi maggior valori sono stati prorogati diverse volte: da ultimo, la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef nella misura del 50%, confermando il limite massimo di spesa posto a 96.000 euro.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite di 48.000 euro.
Con il D.L. 34/2020, invece, sono state introdotte le discusse misure riguardanti il cosiddetto “Superbonus”, che consentono di usufruire di una detrazione del 110% con riferimento ad alcune tipologie di interventi come, ad esempio, interventi antisismici, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici, etc.
L’articolo 121 del citato D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nell’ambito dei richiamati lavori di recupero del patrimonio edilizio – di cui all’articolo 16-bis Tuir – è possibile operare questa scelta per gli interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h): vale a dire, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, quelli di manutenzione ordinaria, oltre che per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), nonché dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della L. 160/2019 (c.d. “Bonus Facciate”).
I soggetti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’08.08.2020, del 12.10.2020 e del 12.11.2021.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la scadenza per effettuare la comunicazione è stata spostata al 31 marzo 2023 (articolo 3, commi 10-octies e 10-novies, del Decreto Milleproroghe 2023, come modificato nel corso dell’iter di conversione nella L. 14/2023).
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
In alternativa, è possibile assolvere all’adempimento utilizzando l’omonimo software di compilazione, con invio del file tramite Desktop Telematico.
La trasmissione della comunicazione può essere effettuata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.