Il legittimo utilizzo delle percentuali di ricarico in sede accertativa
di Gianfranco AnticoSono trascorsi circa 20 anni da quando l’articolo 62 – sexies D.L. 331/1993, convertito con modifiche nella L. 427/1993, ha introdotto nell’ordinamento tributario una importante disposizione, recante una modifica sostanziale all’articolo 39, comma 1, lett.d), D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54 D.P.R. 633/1972.
Tale norma ha, infatti, ampliato il ricorso al sistema presuntivo disponendo – fra l’altro – che gli accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, fornendo così agli Uffici un grimaldello per scardinare contabilità inattaccabili dal punto di vista formale, dove magari il fattore X è rappresentato dal magazzino non correttamente valutato e che non consente un puntuale controllo (azienda, in contabilità ordinaria, che si limitano ad indicare il valore delle merci in maniera sintetica, quando invece nel libro inventari deve essere indicata la consistenza dei beni in categorie omogenee, per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo, ex articolo 15, comma 2, D.P.R. 600/1973, né vengono messe a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario; per i soggetti in contabilità semplificata l’obbligo di indicare il valore delle rimanenze nei registri tenuti ai fini Iva o di fornire un prospetto dimostrante il criterio utilizzato per la valutazione delle stesse discende dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 9 D.L. 69/1989, conv. in L. n. 154/1989).




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