3 Aprile 2023

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Sovente accade che, al fine di realizzare il passaggio generazionale della propria impresa, l’imprenditore ponga in essere una scissione societaria.

Trattasi di un’operazione straordinaria mediante la quale, ai sensi dell’articolo 2506 cod. civ., una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel “frazionamento” del patrimonio della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, su sollecitazione di quei contribuenti che nel tempo hanno presentato istanza di interpello, è intervenuta sempre più spesso a fornire chiarimenti in merito a diversi aspetti delle operazioni di scissione finalizzate al ricambio generazionale.

Ad esempio, una delle questioni maggiormente discusse, anche in giurisprudenza, è rappresentata dalla valutazione antiabuso di un’operazione di scissione in ragione delle specifiche peculiarità di volta in volta sussistenti. Ciò sulla base della considerazione per la quale l’eventuale vantaggio conseguito dal ricorso al regime di neutralità fiscale della scissione di cui all’articolo 173 Tuir potrebbe risultare indebito, salvo che non ricorrano valide ragioni extrafiscali.

Sul punto è possibile osservare, rispetto al passato, una maggiore “apertura” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ravvisa sempre meno una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis L. 212/2000.

Infatti con la risposta a interpello n. 233/2023 essa ha chiarito che, nel rispetto delle condizioni indicate dal contribuente e nei limiti di quanto da essa stessa rappresentato, l’operazione di scissione parziale asimmetrica ­ concepita in funzione della separazione dell’attività ‘‘caratteristica’’ da quella immobiliare (vale a dire al fine di soddisfare i progetti imprenditoriali che ciascun socio intende perseguire), nonché per il passaggio generazionale ­ non appaia in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell’ordinamento tributario.

Quindi, alla luce della nuova disciplina dell’abuso del diritto, se il sistema fiscale offre più percorsi alternativi per addivenire al medesimo risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso (cfr., risoluzione AdE 97/E/2017).

Anche nella precedente risposta a interpello n. 496/2022, l’Agenzia delle Entrate, in merito ad un’operazione di scissione parziale asimmetrica preceduta da un conferimento ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, ha precisato che non sussistono profili abusivi in quest’ultima operazione di conferimento qualora nessun asset della società beneficiaria della scissione sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e sempreché dalle società beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci.

In senso contrario, invece, si segnala la risposta a interpello n. 493/2021, ove l’Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare un’operazione di conferimento in una NewCo delle partecipazioni detenute da una società seguito dalla scissione totale della conferente in due società di capitali, ha chiarito che, relativamente al comparto delle imposte dirette (Ires e Irpef), la riorganizzazione societaria così come prospettata dall’istante, benché diretta a favorire il completamento dell’avviato passaggio generazionale, costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis L. 212/2000.

Da ultimo, sotto un profilo meramente temporale, si segnala la risposta a interpello n. 343/2019, ove l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di scissione societaria, non integra abuso del diritto l’inserimento di un’apposita clausola negli statuti di ciascuna società beneficiaria che consenta la conversione delle “Azioni B” in azioni ordinarie al verificarsi del decesso dell’esponente di prima generazione, finalizzata a preordinare le condizioni necessarie al passaggio generazionale mortis causa delle attività in favore degli esponenti di terza generazione.

Inoltre si è precisato che, al fine di non integrare una fattispecie di abuso del diritto, occorre che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito ai rispettivi progetti imprenditoriali, affinché “l’astratta attitudine all’esercizio di impresa non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all’uso personale o familiare dei soci di riferimento”.

In definitiva, quindi, appare evidente come la scissione rappresenti sempre più un valido strumento per il ricambio generazionale, sempreché ciò avvenga nel rispetto della normativa tributaria sostanziale e dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis L. 212/2000.