19 Aprile 2023

La validità della notifica in caso di irreperibilità del destinatario

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del contenzioso tributario, la legittimità della notificazione della cartella di pagamento al contribuente costituisce tematica di rilevante interesse.

Preliminarmente, occorre distinguere il caso in cui l’Ufficio abbia provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta oppure si sia avvalso del messo notificatore.

Nel primo caso, giurisprudenza costante ha affermato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario” (Cass. Civ., ord. n. 12470/2020).

Infatti, proprio l’articolo 26, comma 1, del citato Decreto consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, stabilendo che in caso di notifica “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda” (comma 2) o al “portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, per poi precisare che “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del predetto decreto, art. 60”.

Più specificamente, l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono raggiungere il contribuente, necessita di essere eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. del codice di rito.

Tuttavia, si ravvisa che questa norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice citato il caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario.

In particolare, il comma 1, lett. b) bis dell’articolo 60 del Decreto in questione afferma che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell’atto e dell’avviso, “il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, interrogata in varie occasioni sul punto, ha statuito che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte” (Cass. Civ., sent. n. 2868/2017).

Tuttavia, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non trovi il destinatario della notifica, si possono verificare due situazioni: a) il soggetto è momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo (nel qual caso è applicabile la normativa prevista dall’articolo 140 c.p.c., c.d. irreperibilità relativa); b) il soggetto risulta trasferito in un luogo sconosciuto, oppure non si rinviene una abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica (c.d. irreperibilità assoluta).

La notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. è valida se l’ufficiale ha rispettato determinate formalità: a) il deposito presso la casa comunale; b) l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario; c) l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa).

Ciò posto, esclusivamente nel caso in cui vengano espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell’invio della raccomandata informativa, la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo, è da ritenersi valida.

Tale circostanza è stata richiamata dalla (allora) CTR Puglia, sez. staccata di Foggia, nella sentenza n. 2387/2022, la quale ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento effettuate dall’Ufficio siano da ritenersi inesistenti – con conseguente nullità della pretesa impositiva – in presenza di vizi del procedimento notificatorio.