Versamenti soci “battezzati” in base al vincolo di destinazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’individuazione della corretta natura delle riserve di patrimonio netto assume particolare rilievo non solo per il regime fiscale che le stesse assumono in sede di distribuzione ai soci, ma anche per assegnare alle stesse i vincoli propri che i principi contabili impongono.
A tale proposito, Il documento OIC 28 contiene una disamina completa delle tipologie di versamenti effettuati dai soci a favore della società da collocarsi nella voce AVII (Altre riserve) del patrimonio netto.
Lo stesso documento OIC 28 distingue in primo luogo tra riserve di utili, la cui implementazione deriva dalla destinazione del risultato di esercizio da parte dell’assemblea dei soci, mediante allocazione in una specifica riserva (straordinaria, facoltativa, ecc.) ovvero nella voce “Utili portati a nuovo” (all’interno della voce AVIII del patrimonio netto).
La seconda famiglia di riserve è costituita da quelle di capitale, che derivano generalmente da apporti di capitale effettuati dai soci senza una specifica delibera di aumento del capitale sociale (nel qual caso determinano una variazione dello stesso), ovvero da conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia da parte dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti dagli stessi.
In merito a tale ultimo gruppo di riserve, il documento OIC 28 contiene un’analisi delle differenti diciture che i versamenti operati dai soci possono assumere, a ciascuna delle quali corrisponde un preciso vincolo di destinazione.
Entrando nel dettaglio i principi contabili distinguono le seguenti tipologie di versamenti:
- versamenti in conto aumento di capitale, in cui sono indicati gli importi di capitale sottoscritti dai soci in occasione di un aumento di capitale scindibile, quando la procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Si tratta quindi di una posta di natura transitoria che accoglie i versamenti operati dai soci nell’ambito di un aumento del capitale sociale nelle more del procedimento;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale, in cui sono allocati i versamenti eseguiti dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale. Si tratta di versamenti anticipati eseguiti dai soci in vista di una delibera formale di aumento del capitale sociale, al fine di fornire un’anticipata provvista finanziaria alla società. Poiché tali versamenti hanno uno specifico vincolo di destinazione, non possono essere oggetto di restituzione ai soci fino alla data prevista per l’aumento del capitale sociale, scaduta la quale l’eventuale mancata delibera forma di aumento richiede la restituzione ai soci del versamento;
- versamenti in conto capitale, che rappresentano versamenti “generici” effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. A differenza delle riserve precedenti, quest’ultima è libera non essendovi alcuna destinazione specifica, e la stessa può essere utilizzata sia internamente (per aumenti di capitale o per copertura perdite), ovvero per distribuzione ai soci;
- versamenti a copertura perdite, effettuati dai soci dopo che si sia manifestata una perdita, nel qual caso la riserva è destinata alla copertura delle predette perdite.
Nella prassi, si assiste sovente anche alla nascita di riserve originate dalla rinuncia dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti nei confronti della società con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio netto.
In tal caso, a fronte della rinuncia da parte del socio il debito della società viene riallocato in una posta del patrimonio netto anche se il credito vantato dal socio era di natura commerciale.
Infatti, nella versione attuale del documento OIC 28 qualsiasi rinuncia di un credito dei soci (sia finanziario sia commerciale) comporta l’iscrizione da parte della società di una riserva di patrimonio netto senza transito nel conto economico della società.