4 Maggio 2023

Aperture sul termine di annotazione degli acquisti in reverse charge – seconda parte

di Francesco Zuech
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nodo date documento in reverse

Alla luce delle considerazioni espresse nel precedente contributo, giova a questo punto evidenziare che la data (campo 2.1.1.3) dell’XML (ma le stesse considerazioni possiamo usarle per l’ipotesi dell’integrazione o dell’autofattura analogica), va compilata (in tal senso guida AdE, cit.):

  • con data arrivo della fattura (o comunque nel mese di arrivo) per forniture interna (IT) così come comunitarie (UE);
  • con data del momento di effettuazione, nel caso di autofatture per acquisti da fornitore extra UE (diverse dalle importazioni si intende).

In tal ultimo caso, a giudizio di chi scrive, può essere accettabile anche una data successiva all’effettuazione, purché entro il termine previsto per l’emissione (12 giorni in caso di fatturazione immediata ovvero il 15 del mese successivo quando ci sono le condizioni per la differita), e purché siano considerate tre cose:

  • che laddove la data dell’autofattura non coincida con il giorno di effettuazione è comunque necessario riportare nel documento (da qualche parte) detta informazione poiché richiesta dalla lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 21;
  • che l’annotazione (almeno la posta a debito) va comunque imputata al mese di effettuazione;
  • che laddove la data indicata nell’XML trasmesso scavalli il mese (e il trimestre) l’AdE sbaglierà le precompilate LiPe (ma non è questo il peggiore dei mali, nda).

Un esempio per capire meglio

Si consideri il classico acquisto da Shenzen (CN) con rappresentanza fiscale in IT effettuato tramite piattaforma con pagamento anticipato in data 1° maggio.

Nel caso ipotizzato il termine per emettere l’autofattura spira il 13 maggio. Evidenziamo, quindi, i termini degli adempimenti comparando lo stesso caso fra soggetto trimestrale e soggetto mensile.

Liquidazione Termine Autofattura Termine invio esterometro Temine annotazione vendite Termine annotazione acquisti
Trimestrale 13/05 con data 1° maggio TD19 con effetto sostitutivo entro il 13 maggio; oppure TD19 il 15/06 se fa seguito ad autofattura analogica entro il 13/05 31/07 con imputazione a maggio E sufficiente entro il 20/08 con imputazione a giugno per detrarre subito l’Iva
Mensile Come sopra Come sopra 15/06 con imputazione a maggio Stesso delle vendite se voglio detrarre subito l’Iva e non generare saldo a debito

Come si può osservare, nei fatti, il contribuente trimestrale, con un’attenta gestione, può riuscire a gestire gli acquisti in reverse, nel nostro esempio relativi al II trimestre, fino al 20 di agosto, con l’accortezza che il documento analogico figuri emesso non oltre il 13 maggio (meglio con data 01/05) e, ferma restando l’imputazione a maggio, risulti annotato al più tardi entro il 31 luglio (data che può utilmente comparire nel registro).

Fermo restando che l’invio del TD19 entro il termine del 15 giugno rappresenta adempimento tempestivo, quello successivo rappresenterà esclusivamente una violazione da esterometro.

Protocolli e registro acquisti

Ricordiamo innanzitutto che il D.L. 119/2018 ha eliminato (riscrivendo l’articolo 25 D.P.R. 633/1972) l’obbligo di protocollare gli acquisti in ordine di arrivo.

La cosa trova conferma anche nella circolare AdE 14/E/2019, § 3.3, laddove viene tuttavia precisato che “va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’articolo 25 del decreto IVA, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relativa a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Non risulta, per inciso, che l’articolo 25 richiami letteralmente – se non per un implicito rinvio al criterio dell’ordinata contabilità – detta numerazione in “ordine progressivo alle registrazione”, ma la cosa comunque poco nuoce perché di questo si arrangiano i software.

 

Protocolli e il registro vendite

Nel registro articolo 23 che la norma richiama, invece, l’annotazione delle fatture emesse “nell’ordine della loro numerazione” con indicazione, fra le altre, del numero progressivo e la data di emissione(e lo stesso discorso vale per previsione della norma stessa per l’autofattura 17 comma 2 e, per altri rinvii, per le fatture passive integrate).

La compresenza (peraltro facilmente e opportunamente risolvibile attraverso l’adozione di registri sezionali) di fatture attive (contestuali, immediate o differite con la relativa diversa tempistica per il termine ultimo di emissione/trasmissione) e di acquisti in reverse (autofatture e documenti integrati) potrebbe comportare che un documento con numero successivo riporti una data antecedente a quella di altro documento con numero precedente.

Si tratta di un aspetto “fisiologico” e non necessariamente di un problema (se non per l’effetto dei blocchi di alcuni software che riscontrando un’apparente anomalia non dovessero – impropriamente – consentire una forzatura) laddove semplicemente si osservi:

  • che la data del documento, secondo l’impostazione data dall’Agenzia (vedi retro), non è la data di emissione/trasmissione della fattura (o del documento in reverse), ma la data di rilevanza, ai fini Iva, dell’operazione;
  • che, alla luce del mutato quadro tecnico-normativo, “la data riportata nel campo “data” della sezione “dati Generali” del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse” di cui all’articolo 23 (si confronti la già citata circolare 14/E al § 3.2); non viene chiesta, quindi, anche la “data di emissione” – ovvero di effettiva trasmissione – della fattura o del documento applicativo del reverse;
  • può essere liberamente riportata, invece, la data registrazione nel registro ovvero un’informazione che, laddove tempestiva nei termini retro evidenziati, unita ad un documento analogico (che risulti anch’esso tempestivo nei termini di emissione/integrazione), fa prova del fatto che gli eventuali XML tardivi rappresentano, come detto, solo violazione da esterometro.

Il numero del documento e i registri sezionali

Va evidenziato, infine, che la già citata Guida dell’AdE consiglia l’adozione di una “numerazione progressiva ad hoc (campo 2.1.1.4 <Numero>) per tutte le classi documentali degli XML (dal TD16 al TD20 così come il TD28).

Per adottare numerazioni progressive per classi documentali diverse è necessario aggiungere un suffisso (ad esempio 1/RC1, 2/RC1 …; 1/RC2, 2/RC2 …; piuttosto che 1/TD16, 2/TD16 …; 1/DT17…. o altri criteri razionali).

Per consolidata prassi è altresì fuori dubbio che il contribuente può adottare uno o più registri sezionali in base alle (purché coerenti) esigenze aziendali (ex plurimis C.M. 21/11/1972 n. 27/533432; circolare AdE 14/E/2019 § 3.2).

Ancorché non obbligatorio va da sé, a giudizio di chi scrive, che la simmetria fra la numerazione dei suddetti documenti e il protocollo di annotazione nei registri sezionali può semplificare la gestione e la ricerca dei documenti.

In tal senso, indipendentemente dall’applicazione del reverse in modalità elettronica o analogica, l’approccio minimo consigliabile è quello di gestire separatamente le numerazioni dei documenti, con altrettanti sezionali, come per i casi 2 e 3 seguenti:

  • acquisti interni (altri) e importazioni (utilizzabile anche per TD28 acquisti cartacei ivati da San Marino);
  • acquisti interni in reverse charge (TD16 ed estrazione depositi TD22 e TD23);
  • acquisti da non residenti in reverse charge (TD17, TD18 e TD19);
  • acquisti con detrazione in dichiarazione annuale Iva (retro-imputati ad anno esigibilità e possesso fattura; circolare AdE 1/E/2018).

A seconda della quantità di documenti di provenienza estera potrebbe essere valutata, per il terzo caso, anche una suddivisione per tipologia di classe documentale e/o territorialità del fornitore in modo da aumentare i margini di manovra nel caso di documenti sopraggiunti in ritardo.

La massima esplosione potrebbe essere, ad esempio, la seguente:

3/a – Acquisti di servizi r.c. da prestatori UE (TD17);

3/b – Acquisti di servizi r.c. da prestatori extra UE (TD17);

3/c – Acquisti intracomunitari di beni in r.c. (TD18);

3/d – Altri acquisti r.c. da fornitori UE (TD19);

3/e – Altri acquisti r.c. da fornitori extra UE (TD19).

Infine – a seconda della soluzione offerta dai software – ogni singolo registro in reverse potrà essere unico (con doppia valenza vendite/acquisti) piuttosto che replicato per l’annotazione della posta a debito e per la posta a credito.