Interconnessione del bene nel 2023 da indicare nel modello Redditi per il 2022
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariGli investimenti in beni Industria 4.0 effettuati ed entrati in funzione nel 2022, ma interconnessi nel 2023, devono essere indicati nel quadro RU del modello Redditi 2023 con il codice “2L” o “3L”, inserendo nel rigo RU6 l’eventuale quota di credito ordinario utilizzato nel corso del 2022 in compensazione nel modello F24.
È questo uno degli aspetti da tenere in considerazione per una corretta compilazione del quadro RU del modello Redditi 2023 e che era già stata anticipata in una Faq dell’Agenzia delle entrate pubblicata nel mese di settembre 2022.
Il primo aspetto da ricordare riguarda l’indipendenza tra il momento di effettuazione dell’investimento, che rileva per individuare la misura del credito d’imposta spettante, e quello di entrata in funzione e interconnessione, che condiziona l’utilizzo del credito d’imposta.
Ai fini dell’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni Industria 4.0 si deve aver riguardo al momento di effettuazione dell’investimento, applicando le regole contenute nell’articolo 109 Tuir, in base alle quali assume rilievo:
- la consegna o spedizione per i beni acquisiti in proprietà;
- la sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria;
- l’ultimazione della prestazione per i beni acquisiti tramite contratto di appalto (ovvero i SAL intermedi se liquidati tra le parti).
Una volta “fotografato” il momento di effettuazione dell’investimento, che come detto individua la percentuale del credito d’imposta spettante, il credito stesso potrà essere utilizzato solamente a partire dal periodo d’imposta in cui il bene, successivamente alla sua entrata in funzione, è interconnesso.
Se tali due eventi avvengono nel medesimo periodo d’imposta (ad esempio nel 2022), il credito d’imposta può essere già utilizzato per la prima quota in tale periodo d’imposta.
In caso contrario, ossia quando l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, è possibile fruire del credito d’imposta “ordinario”, salvo poi utilizzare l’agevolazione fiscale nella misura prevista per i beni 4.0 a partire dal successivo periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione, scomputando quanto già fruito in precedenza, computando un nuovo triennio.
Le istruzioni al modello Redditi 2023 precisano che in questa seconda ipotesi (si ipotizzi un investimento effettuato nel 2022 ma interconnesso nel 2023) il bene deve essere “censito” nel quadro RU sin dall’origine come un bene Industria 4.0, a prescindere dalla circostanza che il bene non sia stato interconnesso nel periodo d’imposta 2022 (oggetto della dichiarazione).
La compilazione deve avvenire come segue:
- nel rigo RU1 deve essere indicato il codice “2L” o “3L” (rispettivamente per i beni materiali e per quelli immateriali);
- nel rigo RU5 deve essere indicato il credito d’imposta nella misura piena del 40% (o del 50% per i beni “prenotati” nel 2021 e consegnati nel corso del 2022);
- nel rigo RU12 l’importo residuo da indicare deve essere ridotto dell’eventuale credito d’imposta ordinario utilizzato nel corso del 2022 (periodo in cui il bene è entrato in funzione);
- nel rigo RU130, contenente l’importo degli investimenti effettuati nel 2022, deve essere indicato, oltre all’importo totale, anche il dettaglio riferito all’allegato A. Deve essere inoltre barrata la nuova casella 6 “interconnessione”.
Si ricorda, inoltre, che l’utilizzo in compensazione del credito “ordinario” nel modello F24 deve avvenire indicando il codice tributo 6936 (beni materiali Industria 4.0) o 6937 (beni immateriali Industria 4.0.), inserendo l’anno di entrata in funzione del bene (ad esempio 2022), anche se il bene è interconnesso nel corso del 2023.
Il credito d’imposta pieno resta quindi congelato nel suo utilizzo fino al momento in cui il bene non è interconnesso.