Bonus mobili 2022 nel modello Redditi 2023
di Alessandro BonuzziPer le spese sostenute nel periodo d’imposta 2022 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati a un’abitazione oggetto di un intervento agevolabile ai fini del bonus ristrutturazione ex articolo 16-bis Tuir iniziato dal 1° gennaio 2021, è possibile fruire del cosiddetto bonus mobili, con indicazione nel modello Redditi 2023.
Interventi edilizi che consentono di beneficiare del bonus mobili | Manutenzione ordinaria ex articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 380/2001 |
Manutenzione straordinaria ex articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001 | |
Restauro e risanamento conservativo ex articolo 3, comma 1, lettera c), D.P.R. 380/2001 | |
Ristrutturazione ex articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001 | |
Acquisto immobile dall’impresa di costruzione o ristrutturazione che lo ha ceduto assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori | |
Interventi necessari alla ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza | |
Interventi finalizzati al risparmio energetico ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir |
A seguito delle modifiche apportate all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013 ad opera della Legge di Bilancio 2022, per l’anno 2022, la detrazione, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, va determinata sulla spesa massima di 10.000 euro.
Si ricorda che fino al 2020 il plafond era pari a 10.000 euro, nel 2021 è stato innalzato a 16.000 euro, mentre per il 2023 e il 2024 è stato fissato, rispettivamente, in misura pari a 8.000 e 5.000 euro.
Pertanto, la detrazione massima per le spese sostenute nel 2022 è pari a 5.000 euro (10.000 x 50%).
Resta fermo che, se a seguito dello stesso intervento edilizio iniziato dal 1° gennaio 2021, sono già state sostenute spese di arredo e/o per elettrodomestici nel 2021, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2022 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.
Di conseguenza, se già nel 2021 sono state sostenute spese per l’importo massimo di spesa detraibile (16.000 euro), in assenza di un nuovo intervento edilizio ex articolo 16-bis Tuir, non è possibile fruire del bonus mobili per le spese sostenute nel 2022.
Lo stesso vale se nel 2021 sono state sostenute spese per 10.000 euro, atteso che questo è il limite applicabile per il 2022.
Va da sé che il plafond di spesa si riferisce alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa.
In presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Il bonus va obbligatoriamente fruito in 10 rate annuali di pari importo, dall’anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9. Infatti, non è possibile:
- optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso del beneficiario originario oppure di cessione dell’immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono “perse”; in caso di cessione dell’immobile, invece, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.
Nel modello Redditi 2023 il rigo riservato al bonus mobili è l’RP57 “Spesa arredo immobili ristrutturati” nel quale, per ciascuna unità abitativa oggetto di “ristrutturazione”, vanno riportati:
- nelle colonne 1 e 4, il numero della rata di competenza della dichiarazione. Per le spese sostenute nel 2022, la rata è la numero 1;
- nelle colonne 2 e 5, l’ammontare della spesa sostenuta nel limite del plafond;
- nelle colonne 3 e 6, l’importo della singola rata, pari a 1/10 della spesa sostenuta nel limite del plafond.
Esempio
Nel 2021 il sig. Rossi ha effettuato opere di manutenzione straordinaria nei 2 bagni del suo appartamento. Inoltre:
- nel 2021 ha sostenuto spese per l’acquisto di mobili per 8.000 euro;
- nel 2022 ha sostenuto spese per l’acquisto di mobili per 6.000 euro.
Le spese relative al mobilio 2021 e 2022 fanno riferimento al medesimo intervento, quindi, ai fini del plafond di spesa, vanno unitamente considerate. Siccome nel 2022 il limite di spesa è pari a 10.000 euro, in tale annualità risultano agevolabili 2.000 euro che si aggiungono all’importo agevolabile del 2021 pari a 8.000 euro.
Il rigo RP57 del modello Redditi 2023 va così compilato.
15 Maggio 2023 a 10:23
A quanto mi consta, la sosituzione della caldaia detrazione al 65% (risparmio energetico) non darebbe diritto al bonus mobili; questo si evince da alcuni commenti e dalla stessa guida dell’Agenzia delle Entrate che non indica tra gli interventi che danno diritto alla detrazione quelli finalizzati al risparmio energetico. Potete gentilmente chiarire sul punto?
15 Maggio 2023 a 12:38
Il bonus mobili spetta se si beneficia della detrazione ex art. 16-bis Tuir e non anche della detrazione ex art. 14 D.L. 63/20213 (ecobonus). Quindi, in caso di sostituzione di infissi, il bonus mobili spetta se si sfrutta il bonus ristrutturazioni, ma non se si beneficia dell’ecobonus.