Riscatto di immobile da leasing e decorrenza del decennio di monitoraggio
di Euroconference Centro Studi TributariDomanda
Una Sas stipula alcuni contratti di leasing immobiliare nel 2008 per un valore di 170.000 euro, pagando subito una maxi rata di circa 35.000 euro oltre IVA e fino al 2017 paga rate mensili oltre Iva.
A luglio 2017 riscatta tale bene pagando alla società di leasing 109.000 euro e ricevendo fattura da parte della società concedente in reverse charge.
Nella stessa giornata vende tale immobile a un socio per 120.000 euro esente Iva articolo 10, comma 8-ter, D.P.R. 633/1972.
Nel 2022 la società subisce un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate che procede al recupero dell’Iva detratta sulla fattura ricevuta in reverse charge, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972.
La società ritiene che l’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972, prevede che “salvo il disposto del 19 bis” che tratta della rettifica della detrazione Iva decennale per gli immobili.
A tal proposito nella circolare n. 26/E/2016 si afferma che per il monitoraggio decennale bisogna partire dalla data del riscatto del bene, mentre a nostro avviso, per il monitoraggio si potrebbe considerare non la data del riscatto, luglio 2017, ma la data di stipula del contratto di leasing, luglio 2008, in base alla sentenza Corte di giustizia UE 12/10/2017 causa C- 164/16 che interpreta l’articolo 14, § 2, lettera b), Direttiva 2006/11/CE e alla Corte di Cassazione, sentenza n. 20951/2015, entrambi posteriori al documento di prassi richiamato.
Se la nostra tesi fosse sostenibile il periodo di monitoraggio partirebbe dal 2008 con la conseguenza che nel 2017 sarebbero finiti i famosi 10 anni e l’Agenzia delle entrate non potrebbe più rettificare nessuna Iva o al limite la rettifica della detrazione potrebbe essere al massimo di 1/10.