I nuovi controlli sull’attribuzione delle partite Iva
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’articolo 1, commi 148-150, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova misura di controllo preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività della partita Iva, che si aggiunge alla previsione dei riscontri automatizzati e all’effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività per l’individuazione degli elementi di rischio previsti dall’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972.
In forza delle previsioni normative da ultimo introdotte (articolo 35, comma 15-bis.1, D.P.R. 633/1972), l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili, per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.
In caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 (ovvero sia in forza del “vecchi” controlli preventivi, sia in vigenza dei nuovi controlli), la partita Iva può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Inoltre, il soggetto destinatario dei provvedimenti di cessazione (sia in forza del comma 15-bis che del comma 15-bis.1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva, senza applicazione l’articolo 12 D.Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione (c.d. “cumulo giuridico”).
Inizialmente detta sanzione era prevista anche a carico degli intermediari che trasmettevano la dichiarazione per conto del contribuente, ma, fortunatamente, questa previsione è stata soppressa nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera dei deputati.
La cessazione della partita Iva, inoltre, comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
La Legge di bilancio 2023, fissato questo quadro normativo, affidava però a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l’attuazione delle disposizioni introdotte: detto provvedimento è stato emanato lo scorso 16 maggio (provvedimento prot. n. 156803/2023).
Il primo punto che merita di essere evidenziato riguarda l’ambito di applicazione individuato dal suddetto provvedimento.
Se, infatti, la norma si limita a richiamare le “analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva”, il provvedimento correla la novella normativa non solo alle partite Iva di nuova attribuzione, ma ricomprende nell’ambito della nuova previsione anche “le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette”.
Il richiamato provvedimento stabilisce poi che la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio appena richiamati (oppure altri elementi di rischio individuati di volta in volta dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della propria analisi del rischio) sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente. Nel provvedimento si chiarisce quindi che l’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati.
Il contribuente deve fornire i registri contabili obbligatori e dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
L’ufficio, quindi, effettua le seguenti attività:
- riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
- riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
- riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.
L’ufficio, tuttavia, conserva la facoltà di effettuare anche altre e differenti attività. In ogni caso, gli esiti delle analisi e dei controlli sono resi disponibili alla Guardia di Finanza anche tramite strumenti informatici.
Come chiarito nello stesso provvedimento, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1.
Questo dato viene fornito al fine di consentire agli operatori di verificare se nei confronti dei propri fornitori/clienti è stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.