9 Giugno 2023

La creazione della holding di famiglia con la scissione mediante scorporo

di Ennio Vial
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Il D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel nostro codice civile l’articolo 2506.1 recante la disciplina della scissione mediante scorporo.

Si tratta di un’operazione che consente di scorporare alcuni beni di una società assegnandoli, non ad una società sorella, e nemmeno alla società partecipante o partecipata preesistenti, bensì ad una società totalmente posseduta dalla scissa che nasce a seguito dell’operazione straordinaria in discorso.

L’articolo 2506.1, co. 1, prevede che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”.

La previsione, oltre a contenere palesemente dei refusi, non brilla per chiarezza. In particolare dovrà essere chiarito come si intende soddisfatto il requisito della continuazione della propria attività da parte della scissa. Ragionevolmente, si può ritenere che la norma vada intesa come una preclusione ad una scissione totale.

Ciò che è importante rilevare è che l’operazione prevista dall’articolo 2506.1 cod. civ. non potrebbe essere realizzata attraverso una scissione di una società a vantaggio di una beneficiaria all’uopo costituita prima dell’operazione di scissione.

Ciò in quanto, come affermato dai Notai del Triveneto, quando la scissa controllante si scinde a favore di una beneficiaria interamente partecipata dalla scissa, i soci della scissa entrano nella compagine societaria della beneficiaria.

Per consentire uno sviluppo “in verticale” del gruppo, si potrebbe seguire la via del conferimento di beni con l’ovvia conseguenza che lo stesso risulta contemporaneamente fiscalmente neutro, ed è assoggettato ad imposta di registro fissa solamente in ipotesi di conferimento di azienda.

La nuova operazione straordinaria potrebbe essere valutata come veicolo alternativo al conferimento di azienda, per creare la holding di famiglia.

La società scissa, in questo caso, potrebbe conservare esclusivamente il compendio immobiliare e scorporare a vantaggio di una beneficiaria neo costituita l’intero ramo aziendale. L’operazione potrebbe seguire la via della scissione mediante scorporo in luogo del conferimento.

La differente operazione porterà, ragionevolmente, a differenti conseguenze.

Ad esempio, se, in ipotesi di conferimento, il patrimonio netto della conferitaria assume generalmente natura di riserva di capitale, nella scissione mediante scorporo il patrimonio della beneficiaria potrebbe assumere la natura del patrimonio della scissa alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione 97/E/2017.

L’incertezza è d’obbligo atteso che la scissione non determina in questo caso alcuna riduzione del patrimonio della scissa, in quanto questa sostituirà i valori contabili dei beni scorporati nella società figlia con un analogo valore contabile rappresentato dalla nuova partecipazione.

Diverse saranno anche le conseguenze in tema di responsabilità delle società coinvolte che saranno, ovviamente, regolate, a seconda dei casi, dalle previsioni relative al conferimento o alle previsioni relative alla scissione.

La scissione mediante scorporo, potrebbe essere, altresì, utilizzata per creare la sub-holding.

In questo caso, l’operazione si colloca non come alternativa ad un conferimento di azienda, ma come alternativa ad un conferimento di partecipazioni che, in questi casi, viene generalmente regolato dall’articolo 175 Tuir (cd. conferimento di partecipazioni a realizzo controllato posto in essere da soggetti che operano nella sfera di impresa commerciale).

Se l’operazione viene implementata attraverso una scissione mediante scorporo non dovrebbe trovare applicazione la previsione dell’articolo 175, comma 2, a mente della quale: “Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.”.