13 Giugno 2023

Assegnazione agevolata di beni mobili registrati non strumentali

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci beni non strumentali immobili o mobili iscritti in pubblici registri entro il 30 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% in due rate: la prima rata entro il 30 settembre 2023 pari al 60% e la restante parte entro il 30 novembre 2023.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 10,5% per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti l’assegnazione.

Possono utilizzare le stesse disposizioni entro le stesse scadenze anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Per il versamento delle imposte sostitutive, i codici tributo già istituiti in occasione della precedente assegnazione di cui all’articolo 1, comma 116, L. 208/2015 (risoluzione 73/E/2016) sono:

  • 1836 – Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate;
  • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate.

L’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, mentre sotto l’aspetto Iva non sono previste specifiche disposizioni agevolative e, di conseguenza, le assegnazioni e le cessioni agevolate saranno assoggettate ad Iva secondo le regole ordinarie.

Le assegnazioni di beni ai soci, in base all’articolo 2, comma 2, n. 6), D.P.R. 633/1972, costituiscono cessioni di beni ed integrano il presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione dell’Iva.

Realizzando un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, sono applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci, le disposizioni sull’autoconsumo (contenute nell’articolo 2, comma 2, n.5), laddove prevedono la non applicazione dell’Iva per quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19.

Trattasi dei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell’Iva in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato, ovvero poiché l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’Iva nell’ordinamento interno (ossia prima del 1° gennaio 1973), nonché dei casi in cui i beni sono acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972.

Ai fini della determinazione della base imponibile occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972.

La previsione del criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale (nel caso in cui manchi il corrispettivo) implica che la base imponibile Iva della cessione gratuita non comprenda il “ricarico” normalmente praticato sul mercato per quel bene, bensì sia costituita dal prezzo di acquisto del bene “attualizzato” al momento della cessione (circolare 26/E/2016).

L’assegnazione agevolata può riguardare beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

L’articolo 2683 cod. civ. prevede la trascrizione degli atti che hanno per oggetto:

  • le navi e i galleggianti, nei registri indicati dal codice della navigazione;
  • gli aeromobili, nei registri indicati dallo stesso codice;
  • gli autoveicoli, nel pubblico registro automobilistico.

L’agevolazione che prevede aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte alla metà di cui al comma 104 dell’articolo 1, L. 197/2022, non è utilizzabile per le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni mobili registrati in quanto l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, come sotto riportato per le unità da diporto (articolo 7, Tariffa, Parte 1, Tur):

natanti fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro 71,00
oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro 142,00
imbarcazioni fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00
fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00
fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 809,00
oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00
navi euro 5.055,00

L’assegnazione di un’unità da diporto non strumentale sarà fuori campo Iva in quanto non è stato possibile detrarre l’iva sull’acquisto.

Diversamente la cessione/assegnazione al socio di un’autovettura per la quale è stata detratta l’Iva sull’acquisto nella misura del 40 per cento sconterà l’Iva sul 40 per cento e per il restante 60 per cento l’operazione sarà fatturata come operazione fuori campo iva ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 evidenziata come N2.2 nella fattura elettronica.

I dati del cessionario socio persona fisica sono indicati nel file xml evidenziando il nome, cognome, il codice fiscale, e codice destinatario 0000000.

Il cedente consegna direttamente al socio persona fisica una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.