19 Giugno 2023

Patent box nel modello Redditi SC2023

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, i contribuenti possono optare per la disciplina del cosiddetto Patent box”.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’agevolazione consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.

Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

I dati relativi all’opzionePatent box” vanno esposti nel quadro OP del modello Redditi SC2023; la stessa ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo (di cui all’articolo 6) sono tenuti a compilare i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi.

In particolare, va indicato:

  • in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
  • l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale (in colonna 2), gli ammortamenti delle proprie attrezzature, (in colonna 3), e ad altri costi (in colonna 4);
  • in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros) e in colonna 6, il codice fiscale del fornitore.

Si pensi, ad esempio, alla società Prova Srl che ha sostenuto nel 2022 costi per attività di ricerca e sviluppo relativamente al brevetto Beta: trattasi di spese del personale dipendente direttamente impiegato nell’attività, di importo pari a 100.000 euro.

La società, predisposta la documentazione a supporto della maggiorazione, opta per l’applicazione della super deduzione del 110%.

Nel quadro RFrigo RF55 – va esposta la variazione in diminuzione del reddito imponibile (codice 86, importo di 110.000 euro), mentre nel quadro RS va compilato il rigo RS531 come segue.

Si ricorda che, qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste.

In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “Comma 10-bis”.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.

Infine, i contribuenti che hanno esercitato opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 (vecchio regime Patent box), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo in argomento, previa comunicazione da effettuare con la dichiarazione barrando la casella 3 del rigo OP21 (“Comunicazione”).

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter D.P.R. 600/1973, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 D.L. 34/2019.