Nel caso di utilizzo di riserve di utili la tassazione in capo al socio è determinata come segue:
- fino a concorrenza dell’importo su cui la società deve corrispondere l’imposta sostitutiva (differenza tra valore normale dell’immobile e costo fiscale dello stesso) non vi è alcuna tassazione in capo al socio assegnatario poiché il pagamento dell’imposta da parte della società rende definitiva la tassazione del predetto differenziale;
- il valore normale dell’immobile preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva in capo alla società costituisce dividendo in natura in capo al socio al netto del differenziale già assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
L’importo soggetto a tassazione costituisce un dividendo rilevante in capo al socio e sconta l’imposta “secca” del 26%.
Si consideri, ad esempio, l’assegnazione di un immobile con valore catastale pari a 1.000 e costo fiscalmente riconosciuto pari a 800, assegnato ad un socio con attribuzione di riserve di utili pari a 800 (contropartita dello “scarico” del costo fiscale del bene).
In tale ipotesi, in capo al socio l’importo rilevante quale dividendo è pari a 1.000 (valore “normale” dell’immobile) al netto dell’importo tassato in capo alla società con imposta sostitutiva dell’8% pari a 200 (differenza tra valore normale dell’immobile e costo fiscale dello stesso), con conseguente tassazione di una somma pari a 800 (corrispondente alla riserva utilizzata a fronte dell’assegnazione).
Potrebbe accadere che il valore catastale dell’immobile sia inferiore al costo fiscale dello stesso, con la conseguenza che non emergerebbe alcuna materia imponibile in capo alla società (differenza negativa); tuttavia in base alla stessa circolare 26/E/2016 tale circostanza non impedisce l’assegnazione agevolata anche se l’assenza di tassazione in capo alla società si riflette sulla tassazione in capo al socio che non potrà dedurre alcun importo dalla propria base imponibile.
Riprendendo l’esempio di prima, si consideri che l’immobile assegnato abbia un valore catastale pari a 600 fermo restando il costo fiscale pari a 800.
In tale ipotesi, il dividendo rilevante in capo al socio è pari a 600 pur a fronte dell’utilizzo di una riserva di utili pari a 800 (a fronte dello “scarico” del valore fiscale del bene).
Laddove la società di capitali utilizzi riserve di capitale a fronte dell’assegnazione del bene, l’unico effetto fiscale in capo al socio si realizza sul costo fiscale della partecipazione, il quale viene dapprima incrementato dell’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva (differenza tra valore normale e costo fiscale del bene) e successivamente ridotto in misura pari al valore normale del bene utilizzato dalla società per l’assegnazione agevolata.
Se a fronte di tali variazioni il costo fiscale della partecipazione del socio dovesse scendere sotto lo zero, l’eccedenza è tassata quale dividendo applicando le medesime regole illustrate in precedenza.