10 Luglio 2023

Profili Iva della holding di famiglia

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di holding di famiglia una questione particolarmente interessante concernente l’applicabilità della disciplina Iva, poiché appare evidente che, laddove si giungesse ad una risposta positiva, si porrebbe l’ulteriore quesito relativo alla detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Nel caso di specie la risposta corretta è “dipende”.

Sul tema è intervenuta con molteplici pronunce la Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr., CGUE sent. C-60/90; CGUE sent. C-142/99; CGUE sent. C-16/00), sottolineando che la holding debba essere considerata un soggetto economico ai fini Iva qualora svolga un’attività economica.

Ciò significa che anche la holding di famiglia può assumere la qualifica di soggetto Iva ogni qualvolta eserciti una concreta attività in favore delle società partecipate, disponendo di strutture proprie dirette all’attività di indirizzo e coordinamento o ad altri interventi nella gestione delle società partecipate.

Nelle pronunce sopra richiamate, infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni sociali “non” devono essere considerati attività economiche. Viceversa un’attività economica va ravvisata nella ipotesi in cui la holding interferisca direttamente o indirettamente nella gestione delle società partecipate.

Ad esempio, nel caso in cui la holding di famiglia svolga alcuni servizi remunerati (amministrativi, finanziari e/o commerciali) in favore delle società partecipate, la stessa assume la qualifica di soggetto Iva, dovendo ritenersi che svolge un’attività economica.

Occorre sottolineare che, ad ogni buon conto, l’analisi deve essere effettuata sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, nel senso che la holding deve disporre effettivamente di una struttura idonea ad erogare e acquisire servizi.

Quanto sopra esposto trova fondamento nella Direttiva comunitaria n. 112/2006, ove l’articolo 9, par. 1 stabilisce che: “Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.

Tale disposizione precisa altresì che: “Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

Dunque appare evidente come la mera gestione di partecipazioni sociali “non” sia riconducibile alle definizioni di soggetto passivo e attività economica sopra riportate.

Parimenti ciò non sembra possibile alla luce della normativa domestica (articolo 4 D.P.R. 633/1972), che appare ancora più restrittiva laddove individua quelle attività che “non” sono considerate in ogni caso commerciali.

Chiarito che la qualifica di soggetto Iva dipende dal “tipo” di attività svolta, con riferimento all’ipotesi in cui la holding di famiglia debba assumere tale qualifica, occorre stabilire quando debba essere ammessa la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti è ammessa nel caso in cui l’operazione passiva sia teleologicamente preordinata ad un’operazione attiva.

Detto in altri termini, è necessario che sussista un’afferenza diretta delle operazioni di acquisto a quelle attive di prestazione di servizi e di cessione di beni.

Ne deriva che la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, nel caso della holding di famiglia che svolga una concreta attività di gestione delle società partecipate, dovrà essere riconosciuta ogni qualvolta tali acquisti siano funzionalmente connessi ad operazioni attive soggette ad Iva.

Riprendendo quanto sopra anticipato, quindi, lo svolgimento di un’attività economica di interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, legittimerebbe la detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Infine meritano un cenno a parte i c.d. acquisition cost (ovvero i costi riferiti all’acquisto di partecipazioni), i quali in ambito comunitario vengono trattati come spese generali, con la precisazione che la detrazione dell’Iva è ammessa integralmente o in ragione del pro rata di detraibilità a seconda che si abbiano operazioni imponibili o assimilate e operazioni esenti (cfr., CGUE sentenza C-83/14).

Parimenti dovrebbe ritenersi ammessa la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti nella ipotesi in cui gli unici servizi forniti dalla holding di famiglia abbiano ad oggetto la locazione di immobili (cfr., CGUE sentenza C-320/17).