Derivati di copertura su energia e gas: effetti sul credito d’imposta
di Chiara GrandiPietro ScialdonePer contrastare il significativo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, registratosi a partire dalla fine del 2021 con conseguenze anche allarmanti sulle imprese, il legislatore ha, come noto, introdotto una specifica norma agevolativa nella forma di crediti d’imposta differenziati a seconda della natura dell’impresa beneficiaria (impresa “Energivora”, “Gasivora”, ovvero soggetti diversi).
Dapprima previsti per il primo trimestre 2022, tali crediti d’imposta sono stati estesi poi ai periodi successivi, fino al secondo trimestre 2023.
La quantificazione dell’importo spettante a titolo di credito d’imposta non è sempre scevra da dubbi e non è risultato infrequente che le società abbiano dovuto interrogarsi su molteplici aspetti, tra i quali anche la rilevanza (o meno) dei flussi finanziari correlati a contratti derivati di copertura di tipo “swap”, stipulati in anni precedenti per tutelarsi dal rischio di oscillazione dei prezzi di mercato proprio dell’energia elettrica e/o del gas naturale.
L’impennata dei prezzi dell’energia ha determinato, per le imprese titolari di tali strumenti derivati, il realizzo (e la conseguente contabilizzazione in bilancio) di componenti positive di reddito, anche di importo rilevante: in tali casi, dunque, è sorto il dubbio se il costo per l’acquisto (o per la produzione) di energia elettrica e gas naturale, su cui parametrare l’importo spettante a titolo di credito d’imposta o per verificare il requisito per l’accesso al credito, dovesse essere assunto al lordo oppure al netto dei proventi derivanti dai contratti derivati di copertura di tipo swap.
In mancanza di uno specifico riferimento nelle fonti normative, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad affrontare la questione, con specifico riferimento al caso di un’impresa qualificata sia “energivora” (che produce ed auto-consuma energia elettrica) che “gasivora” (ma i cui principi possono essere estesi a tutte le categorie di imprese).
Nel fornire la propria interpretazione, con la risposta ad interpello n. 375 di ieri, 10 luglio, l’Agenzia ha valutato rilevanti i flussi derivanti dai contratti derivati di copertura, dovendosi tuttavia opportunamente distinguere, sia ai fini della verifica del requisito di accesso al credito d’imposta sia ai fini della quantificazione del credito stesso, due diversi aspetti fondamentali:
- il primo, dato dal riferimento contenuto nella normativa a dei valori di “mercato” per la determinazione dell’entità del beneficio e/o per il calcolo del requisito di accesso allo stesso; e
- il secondo, dal riferimento al concetto di prezzo/costo “effettivamente sostenuto”.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, laddove la normativa faccia espresso riferimento a valori di “mercato”, i flussi derivanti dai contratti derivati non devono essere considerati, né ai fini della determinazione del beneficio, né per la verifica del requisito di accesso.
A titolo esemplificativo, il credito d’imposta, destinato alle imprese energivore che producono e auto-consumano energia elettrica, deve essere calcolato senza tenere conto dei flussi dei derivati di copertura, in quanto le norme che regolano il calcolo dell’importo spettante fanno espresso riferimento al prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (dato “di mercato”) quale parametro da applicare al volume di energia prodotta e auto-consumata.
Diversamente, per quanto concerne la verifica del requisito di accesso, facendosi riferimento al costo dei combustibili acquistati ed utilizzati, è necessario tenere conto anche dei flussi dei derivati di copertura maturati nel periodo.
Specularmente, i flussi relativi a contratti derivati non dovrebbero essere considerati per la verifica del requisito di accesso al credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano gas naturale (non per usi termoelettrici), in quanto la disciplina richiede che venga verificato l’incremento della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) – parametro di mercato e oggettivo – rispetto al dato del medesimo trimestre dell’anno 2019.
Diversamente, laddove le normative facciano riferimento al concetto di prezzo/costo “effettivamente sostenuto”, i flussi derivanti dai contratti derivati devono essere presi in considerazione sia ai fini della determinazione del beneficio sia per la verifica del requisito di accesso.
È questo il caso, per esempio, del calcolo del credito d’imposta destinato alle imprese – “energivore” e non – che acquistano energia da terzi, in quanto ciò che rileva è la “spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica” effettivamente utilizzata (dato soggettivo, non di mercato, e relativo al costo effettivamente sostenuto).
Allo stesso modo, tali flussi inciderebbero (riducendone l’ammontare) sulla quantificazione del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano gas naturale, in quanto direttamente collegati ai prezzi della materia prima e, quindi, incidenti sulla base di calcolo del beneficio.