13 Luglio 2023

I pagamenti tracciati riducono i termini di decadenza degli accertamenti, se dichiarati

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Se in genere è il fine anno il momento in cui si discute dei termini di decadenza per l’accertamento nei tributi erariali, il momento dichiarativo va tenuto tuttavia in debito per poter godere di una speciale riduzione dei termini.

Come è noto, ordinariamente, per effetto della modifica apportata dall’articolo 1, comma 131, L. 208/2015, all’articolo 43 D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57 D.P.R. 633/1972, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, Iva, ed Irap, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Gli interventi del legislatore dettati nel corso di questi anni – per favorire o incentivare determinati adempimenti – hanno portato a prevedere, con norme spesso sparse qua e là, delle riduzioni dei termini di decadenza per gli accertamenti.

In particolare, l’articolo 3 D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017 – norma che adesso prevede degli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, sussistendone i presupposti – dispone che i termini di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, D.P.R. 633/1972, e di cui all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, sono ridotti di 2 anni.

La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1, del citato D.Lgs. 127/2015 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del MEF del 04.08.2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972commercio al minuto ed attività assimilate -, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Sul punto:

  • con la risposta all’interpello n. 331/2021, è stato ribadito che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 D.Lgs. 127/2015 può essere riconosciuta solo a coloro che: a) documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura “immediata” o “differita”), in alternativa alla seconda (si veda la circolare 3/E/2020, punto 1.2, nonché l’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 come in ultimo modificato dalla L. 178/2020); b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500;
  • con la risposta all’interpello n. 404 del 03.08.2022, sono stati forniti dei chiarimenti in ordine alle “modalità di pagamento” a mezzo RIBA e MAV. Secondo gli estensori dell’interpello, pur se dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo (D.M. 04.08.2016), sembra potersi desumere la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento, “è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità. Infatti, i RIBA che i MAV transitano a mezzo di intermediazione bancaria, e contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all’articolo 3, comma 1, del D.M. 04.08.2016.

Resta fermo – articolo 4 D.M. 04.08.2016 – l’obbligo per i contribuenti di comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.

La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

Qui sotto indichiamo le caselle da barrare:

Persone Fisiche – Quadro RS – Rigo RS136

Società di Persone – Quadro RS – Rigo RS136

Società di Capitali – Quadro RS – Rigo RS 269

Enti Non Commerciali – Quadro RS – Rigo RS 269

Vanno, da ultimo, evidenziati le ulteriori caratteristiche fissate dal D.M. 04.08.2016 e, quindi:

  • la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
  • l’esigenza che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 500 (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) siano eseguiti con uno degli strumenti individuati nel già richiamato articolo 3 del medesimo decreto del 2016.