Determinazione della base ACE in seno a una operazione di fusione LBO, sia in capo alla società veicolo che alla società target
di Euroconference Centro Studi TributariIn data 10 febbraio 2021 viene costituita, con sede in Italia e capitale minimo di 10.000 euro, la società veicolo denominata Beta Srl, avente per oggetto sociale l’assunzione e gestione di partecipazioni in altre società. La chiusura del primo esercizio sociale viene fissata in atto costitutivo al 30 aprile 2022, al fine di essere allineata all’esercizio sociale della target Alfa Srl che copre il periodo 01/05/XX – 30/04/XX+1. Il capitale sociale di Beta Srl è interamente posseduto dal socio unico Gamma Srl, con sede in Italia, facente parte del Fondo XX, di diritto italiano.
In data 22 marzo 2021 il socio unico Gamma Srl effettua un apporto di capitale iscritto a “Riserva Versamenti in conto capitale” in favore della Beta Srl di 32.000.000 euro.
In data 25 marzo 2021 la società veicolo Beta Srl acquisisce il 100% della società target Alfa Srl, sino ad allora posseduta da 2 società di diritto lussemburghese e facenti parte del Fondo ZZ, a un prezzo di 40.000.000 euro.
Nel mese di dicembre 2021 si perfeziona l’operazione di fusione inversa della Beta Srl nella Alfa Srl, con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili alla data del 1° maggio 2021, ovvero fin dall’inizio dell’esercizio civile e fiscale della società incorporante Alfa Srl.
Nell’osservanza dell’articolo 5-bis, comma 2, D.P.R. 322/1998 – il quale stabilisce che “in caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica” – la target incorporante Alfa Srl ha presentato, entro il 30 settembre 2022 (ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si è perfezionata la fusione) la dichiarazione della Beta Srl per l’esercizio fiscale autonomo antecedente alla fusione, ovvero l’esercizio compreso tra il 10 febbraio 2021 (data di costituzione) e il 30 aprile 2021 (ultimo giorno dell’esercizio fiscale ante fusione).
In tale contesto si inserisce il comportamento tenuto ai fini ACE e, in merito, si precisa che:
a) nel compilare in quadro ACE della dichiarazione dei redditi della Beta Srl, per l’esercizio ante fusione, si è proceduto come segue:
1. al rigo RS113, colonna 1 “incrementi di capitale proprio”, è stato iscritto l’apporto di patrimonio sia per il capitale sociale che per il Versamento in conto capitale per complessivi 16.010.000 euro.
Detto importo deriva dalla somma del capitale sociale di 10.000 euro, che pesa per l’intero periodo fiscale considerato – periodo 10 febbraio 2021-30 aprile 2021 – e dall’apporto a Riserva versamenti conto capitale ragguagliato ai giorni di partecipazione all’esercizio fiscale e quindi di 16.000.000 euro (32.000.000*40/80=16.000.000), dove:
- 80 sono i giorni che compongo l’esercizio fiscale della Beta Srl: 10 febbraio 2021-30 aprile 2021;
- 40 sono i giorni di partecipazione dell’apporto a patrimonio: 22 marzo 2021-30 aprile 2021.
2. al rigo RS113, colonna 2 “decrementi di capitale proprio”, è stato indicato l’importo di 40.000.000 euro, ovvero l’ammontare di quanto pagato per l’acquisizione della partecipazione nella target Alfa Srl, in applicazione delle disposizioni antielusive contenute all’articolo 10, comma 3, lettera a), D.M. 3 agosto 2017, il quale prevede che “La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo; [….omissis…]”;
3. l’esito di tale comportamento è una base ACE pari a zero in capo alla Beta Srl poi incorporata nella Alfa Srl.
Con riguardo alla compilazione del quadro ACE della target incorporante Alfa Srl, facente parte della dichiarazione redditi SC relativa al periodo di imposta 1° maggio 2021-30 aprile 2022 da presentare entro il 31 marzo 2023 (post fusione), si è operato alla luce di quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 98/E/2018: “la società risultante dalla fusione subentra, anche ai fini fiscali, nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate ai sensi dell’articolo 172, comma 4, del TUIR. Tale principio di conservazione della base agevolabile intende evitare che, a seguito di operazioni di fusione, si determinino ingiustificati annullamenti della stessa, cioè non collegati a reali decrementi di capitale investito. Da ciò deriva che il subentro riguarderà non solo le variazioni di capitale proprio di segno positivo, ma anche le variazioni di segno negativo, con la conseguenza che si dovrà assumere post fusione la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell’operazione (cfr. Circolare n. 76/E del 6 marzo 1998)”.
Di conseguenza, alla base ACE stand alone della incorporante Alfa Srl di 5.000.000 euro sono state sommate algebricamente le variazioni in aumento e diminuzione della Beta Srl sopra descritte (senza ragguagliare i versamenti in conto capitale in base ai giorni, poiché ci troviamo nell’esercizio fiscale successivo a quello di effettuazione degli stessi) determinando, anche in questo caso, una base ACE definitiva di segno negativo.
Si chiede:
1. la giusta interpretazione delle disposizioni antielusive con riguardo al citato all’articolo 10, comma 3, lettera a), D.M. 3 agosto 2017, il quale prevede che “La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo; [….omissis…].”.
In particolare, si richiede un parere in merito al fatto se:
- la suddetta norma vada applicata o meno al caso di specie, in considerazione del fatto che la società veicolo appartiene ad un gruppo diverso da quello della società target;
- se, pertanto, il calcolo della base ACE in capo a Beta Srl sia corretto e il decremento di 40.000.000 euro, relativo al prezzo pagato per l’acquisizione della target, vada effettivamente considerato ed inserito nel rigo RS113, colonna 2 “decrementi di capitale proprio”;
2. la corretta determinazione della base ACE in capo alla target incorporante Alfa Srl, ovvero se quanto descritto risulta corretto o meno;
3. se, in particolare, nel calcolare la base ACE post fusione dell’incorporante Alfa Srl – anche qualora in capo alla società veicolo Beta Srl non si fosse dovuto procedere la “sterilizzazione” dell’acquisto di quote nella target Alfa Srl – vada in ogni caso fatta una variazione in diminuzione per i conferimenti effettuati in Beta Srl a titolo di Versamenti in conto capitale;
4. se, qualora la determinazione della base ACE della società veicolo Beta Srl così come risultante da dichiarazione non fosse corretta, debba obbligatoriamente essere fatta una dichiarazione integrativa della stessa per permettere alla società target Alfa Srl di assumere la corretta base ACE di Beta Srl.