I crediti energetici dei cessionari nel modello Redditi SC2023
di Clara PolletSimone DimitriSono diversi i crediti di imposta che possono essere stati oggetto di cessione durante il periodo di imposta 2022 e tra questi quelli relativi alle spese per acquisto di energia elettrica e gas.
In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, tali crediti d’imposta possono essere stati ceduti in base a quanto previsto dai singoli provvedimenti attuativi; così, ad esempio, per il credito di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 176/2022 relativo al mese di dicembre 2022, secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento prot. n. 2023/24252 del 26.01.2023 e dai precedenti provvedimenti (prot. n. 253445 del 30.06.2022, ecc.).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo ed il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.
Le cessioni dei crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 relativi al primo e secondo trimestre 2022, dovevano essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 e i cessionari dovevano utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022.
Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:
- entro il 20 settembre 2023, per i crediti relativi al terzo trimestre, ottobre, novembre e dicembre 2022, di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.
- entro il 18 dicembre 2023, per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2023, di cui ai codici 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017 e 7018. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023.
Ogni soggetto avrà a disposizione quindi per l’utilizzo in compensazione in F24 un diverso codice tributo proprio istituito in base alla tipologia di credito e al periodo di riferimento.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, i codici sono stati indicati nelle risoluzioni 59/E/2022, 73/E/2022, 2/E/2023, 17/E/2023 e 41/E/2023.
Nel quadro RU della dichiarazione dei Redditi SC2023, i crediti di imposta oggetto di cessione dovranno essere evidenziati dai cessionari in modo distinto rispetto alla compilazione effettuata dai cedenti.
Esemplificando, il credito di imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per il terzo trimestre 2022, è esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi SC2023 con il codice P6.
Si tratta del credito di imposta di cui all’articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022, riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 D.L. 17/2022, ed è pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. La condizione richiesta è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, entro la data del 30 settembre 2023, e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto nel rispetto delle condizioni previste dal comma 7 del citato articolo 6 D.L. 115/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2022.
I codici tributo utilizzati in F24 sono:
- 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022, istituito con risoluzione 49/E/2022;
- 7731 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022, istituito con risoluzione 59/E/2022.
Nella sezione RU dei crediti di imposta, possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
In particolare, il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta 2022; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B relativa ai crediti d’imposta trasferiti (rigo RU506).
I cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto. Non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A, relativa ai crediti d’imposta ricevuti (rigo RU501).
Pertanto, se la società Bianchi Srl (società diversa da quelle a forte consumo di gas naturale) ha ceduto il credito relativo al terzo trimestre 2022 alla società Rossi Srl, quest’ultima compilerà il quadro RU evidenziando il credito acquisito ed utilizzato con il codice tributo 7731.